Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto
Ultimo aggiornamento
Venerdì, 19 Giugno 2020
Arpal si occupa di monitorare e controllare lo stato dell’ambiente nelle diverse matrici ambientali in base al Piano Triennale definito da ISPRA ai sensi dell’art. 10, Legge 28 giugno 2016, n. 132, che annualmente viene esplicitato nel Piano Annuale delle Attività (PAA) che Agenzia trasmette alla regione entro il 30 novembre (ai sensi dell’art. 27 L.R. 20/2006 s.m.i.).
Per garantire il livello minimo qualitativo e quantitativo di attività che deve essere assicurato in modo omogeneo sul piano nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione (art. 2, Legge 28 giugno 2016, n. 132) sono applicati i LEPTA (Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali) che costituiscono l'applicazione in materia di ambiente del “ livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale per le attività … che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria” (art 9 comma 1 Legge 28 giugno 2016, n. 132). “I LEPTA, nell'intento di raggiungere alti livelli di efficienza e di avanguardia a livello nazionale, costituiscono i parametri funzionali, operativi, programmatici, strutturali, quantitativi e qualitativi delle prestazioni delle agenzie. … ” (art 9 comma 2 Legge 28 giugno 2016, n. 132)
Con riferimento ai LEPTA “ … I relativi aspetti organizzativi, gestionali e finanziari, riferibili a costi standard per tipologia di prestazione, sono definiti tramite l'adozione di un Catalogo nazionale dei servizi.” (art 9 comma 2 Legge 28 giugno 2016, n. 132).
Il Sistema nazionale che deve garantire i LEPTA è il SNPA Sistema nazionale a Rete per la Protezione dell’Ambiente che è composto dall'ISPRA, istituito ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dalle Agenzie Ambientali istituite in attuazione dell'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, quale rete che attua i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), ), nel rispetto della presente legge e delle leggi regionali delle province autonome vigenti in materia." (art. 2, Legge 28 giugno 2016, n. 132).