IPPC
IPPC è acronimo di Integrated Pollution Prevention and Control ovvero controllo e prevenzione integrata dell’inquinamento: questo concetto è stato introdotto per la prima volta dalladirettiva 96/61/CE (direttiva IPPC).
La direttiva IPPC prevedeva un approccio innovativo per la riduzione degli impatti ambientali secondo i seguenti principi fondamentali:
- prevenire l’inquinamento utilizzando le migliori tecniche disponibili;
- evitare fenomeni di inquinamento significativi
- evitare la produzione di rifiuti o, ove ciò non sia possibile, favorirne il recupero o l’eliminazione;
- favorire un utilizzo efficace dell’energia
- organizzare il monitoraggio in modo integrato;
- prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- favorire un adeguato ripristino del sito al momento della cessazione definitiva dell’attività.
Tale Direttiva è stata recepita in Italia inizialmente con il D.Lgs. 372/99 che ha introdotto nell’ordinamento nazionale l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) limitatamente agli impianti industriali esistenti. In seguito il D.Lgs. 59/05 estende il campo di applicazione dell’AIA agli impianti nuovi ed alle modifiche sostanziali apportate a quelli esistenti.
Il D.Lgs 59/05 è stato inglobato nella Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 dal D.Lgs. 128/2010.
Nell'aprile 2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 46/2014 che recepisce la Direttiva Europea 2010/75/EU, e che modifica la normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale.
COSA E’ L’AIA
L’AIA è il provvedimento che autorizza l’esercizio di un’installazione promuovendo la progressiva adozione delle migliori tecniche disponibili (fissate in documenti tecnici che la normativa definisce BAT - Best Available Technique o MTD - Migliori tecniche disponibili) in fase di progettazione, gestione, manutenzione e dismissione dei processi industriali.
CHI DEVE CHIEDERE L’AIA
Devono richiedere l’AIA i gestori delle installazioni che svolgono attività di cui all’allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e le modifiche sostanziali di tali impianti.
IMPIANTI AUTORIZZATI
L’elenco delle installazioni autorizzate in Liguria è consultabile a questo link
AUTORITA’ COMPETENTE AL RILASCIO DELL’AIA
L’autorizzazione delle categorie di impianti che rientrano nell’allegato XII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 è di competenza Statale; per le altre categorie di impianti che rientrano nell’allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 il rilascio dell’AIA è competenza delle Regioni. Nel caso della Regione Liguria, le autorità competenti sono le Province, che sono state delegate dalla Regione.
CONTROLLI
Ai sensi dell’art. 29-decies comma 3 per gli impianti industriali di competenza statale le attività di controllo sono poste in capo ad Ispra (che collabora con il Sistema Agenziale per la loro realizzazione). Per gli impianti di competenza regionale i controlli sono in capo all’Autorità competente che si avvale di Arpal.
PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI
Per la programmazione di ispezioni ordinarie si fa riferimento a quanto disposto dal D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. all’art. 29-decies comma 11 ter: ”Il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Tale periodo è determinato, tenendo conto delle procedure di cui al comma 11-bis, lettera d), sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno:
a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;
b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009).”
Per la valutazione del rischio collegato ad ogni installazione viene utilizzato il sistema SSPC, un metodo messo a punto da Arpa Lombardia e utilizzato in molte regioni italiane per la programmazione dei controlli AIA, che associa a ogni azienda un valore compreso tra 1 e 10 rappresentativo del rischio collegato all’azienda stessa.
La frequenza (annuale-biennale-triennale) delle ispezioni ordinarie tiene conto del valore del rischio e delle indicazioni fornite da Regione Liguria nel “Piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter” approvato dalla Giunta Regionale con DGR 1205 del 28/12/2017.
Per la programmazione di campionamenti e misure si fa riferimento ai contenuti dei Piani di monitoraggio e controllo delle AIA.
RUOLO DI ARPAL
Arpal viene coinvolta in fase di istruttoria (definizione e valutazione dell’autorizzazione stessa) e di controllo; Arpal infatti
§ valuta e approva il Piano di monitoraggio e controllo (PMC), che deve essere proposto e attuato dal Gestore dell’impianto e che costituisce parte integrale e sostanziale dell’AIA stessa; il format da utilizzare per il PMC si trova sul sito di Arpal al seguente indirizzo www.arpal.gov.it\altri temi\spazio imprese
§ effettua i controlli previsti dall’AIA in attuazione del D. Lgs. 152/2006
Grazie al doppio ruolo l’Agenzia riesce a instaurare un circolo virtuoso necessario a far confluire gli elementi di criticità individuati in fase di controllo nella definizione delle prescrizioni ambientali in autorizzazione.
TARIFFE
Ai sensi dell’art. 33 comma 3-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, le spese occorrenti ai controlli previsti dall’art. 29-decies comma 3 dello stesso decreto sono a carico del gestore.
Le tariffe per i controlli relativamente agli impianti di competenza di province e Città Metropolitana sono definite con DGR 953 del 15 novembre 2019, allegati IV e V.
I gestori dovranno effettuare il versamento delle spese relative ai controlli previsti per ciascun anno così come programmati nei singoli atti autorizzativi e riassunti nello schema riportato per ogni Dipartimento:
L’importo totale dovrà essere versato entro il 30 gennaio di ogni anno.
Il calcolo dell'importo dovuto deve essere effettuato mediante lo strumento applicativo messo a disposizione dall'Agenzia a questo indirizzo: https://taraia.arpal.liguria.it/gestore/ . L'applicativo consente di calcolare automaticamente l'importo da versare e di ottenere il prospetto riepilogativo da inviare all'Agenzia unitamente all'attestazione di pagamento.
Il pagamento dovrà essere eseguito:
- mediante bonifico bancario a favore dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente Ligure, presso Agenzia n. 6 Piazza Dante, 40 R 16121 Genova IBAN IT26 U061 7501 406000002369090 con i seguenti riferimenti:
Ragione Sociale e Partita IVA della Ditta gestore dell’impianto che effettua il bonifico bancario;
Causale “Tariffa controlli programmati AIA-DM 58 del 6/3/2017/DGR 893 del 31/10/2018 seguito dalla sigla della provincia dove è ubicato l’impianto soggetto a controllo e l’anno in cui sarà svolta l’attività di controllo/monitoraggio dell’impianto”
- mediante PAGO PA, a cui è possibile accedere dal sito di ARPAL, utilizzando la voce di pagamento: “Tariffa controlli programmati AIA-DM 58 del 6/3/2017/DGR 893 del 31/10/2018” .
Una volta eseguito il pagamento si richiede al Gestore di trasmettere all’indirizzo pec l’attestazione di avvenuto pagamento unitamente al prospetto delle modalità di svolgimento del calcolo scaricato attraverso lo strumento applicativo.
Al termine delle verifiche di corretto pagamento degli oneri a carico dei gestori per lo svolgimento delle attività di controllo, in caso di rilevazione di anomalie e/o errori di inserimento dati da parte del gestore, ARPAL invierà una comunicazione riportando gli errori riscontrati. Verrà quindi dato un nuovo accesso all'applicazione per effettuare le correzioni.
In caso di errore con conseguente differenza di importo a debito , il gestore dovrà versare l'importo integrativo ad ARPAL, con le medesime modalità seguite per il pagamento dell'importo totale, riportate sul sito di Agenzia, allegando il nuovo prospetto aggiornato e scaricato dall'applicativo, unitamente all'attestazione di pagamento . In tal caso la causale dovrà essere “Controlli programmati AIA-INTEGRAZIONE- seguito dalla sigla della provincia dove è ubicato l’impianto soggetto a controllo e l’anno in cui sarà svolta l’attività di controllo dell’impianto”.
In caso di errore con conseguente differenza di importo a credito , il gestore potrà recuperare l'importo decurtandolo dall'importo dovuto per l'anno successivo. Tale importo dovrà essere riportato nell'apposito campo "storno" . Il riepilogo modificato, scaricato dalla procedura di correzione in oggetto, dovrà essere allegato alla nota di accompagnamento della documentazione attestante il pagamento dell'anno successivo, che dovrà indicare le motivazioni dello "storno".
Per informazioni, chiarimenti e segnalazioni è possibile scrivere all'indirizzo