richiesta accesso atti
Il diritto di accesso a documenti amministrativi, può essere esercitato da chiunque, sia esso singolo cittadino, ente, associazione, comitato o altro organismo costituito per la tutela di interessi pubblici o diffusi e può essere esercitato in qualunque momento, sempre che l’Agenzia sia in possesso di tale documento e che sussista l'attualità dell'interesse del richiedente.
Al fine dell’accoglimento della domanda di accesso ai documenti bisogna dichiarare una motivazione che consiste in un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale si chiede l’accesso.
E’ necessario formulare una richiesta che può essere:
Informale:mediante richiesta verbale rivolta al responsabile della Struttura competente alla formazione dell’atto conclusivo del procedimento o che lo detiene stabilmente. L’interessato dovrà fornire la propria identità e ogni riferimento utile per l’individuazione del documento richiesto, spiegando le ragioni delle richiesta. L’ufficio risponde immediatamente e senza formalità.
Formale: mediante richiesta scritta in carta semplice o su apposito modulo, con l'indicazione di:
- documento richiesto, o degli elementi che ne consentano l’individuazione;
- l’interesse connesso alla richiesta e, ove occorra, la comprova del medesimo;
- i dati anagrafici del richiedente corredati da fotocopia di un documento di identità.
La richiesta può essere trasmessa in uno dei seguenti modi:
- Via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: *
- Via posta elettronica all’indirizzo dell’URP
- Via posta ordinaria** all'indirizzo:
ARPAL - via Bombrini 8 – 16149 Genova
* La e-mail deve contenere la richiesta di accesso firmata digitalmente oppure la richiesta di accesso con firma autografa accompagnata da copia di documento di identità.
**La richiesta di accesso trasmessa via posta ordinaria deve essere firmata ed accompagnata da copia di documento di identità.
La richiesta scritta è presentata nei seguenti casi:
- quando non è possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale;
- quando sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite;
- quando sorgono dubbi sulla accessibilità del documento;
- in ogni caso in cui il cittadino lo ritenga opportuno;
- quando vi siano dei controinteressati al procedimento di accesso.
L'accesso ai documenti amministrativi può comportare oneri dovuti al rilascio di copie oppure ad attività di ricerca e/o elaborazione di dati.
Il terminedi conclusione del procedimento di accesso è di 30 giorni dalla presentazione della richiesta.
Il silenzio dell’amministrazione equivale a silenzio-rifiuto, contro il quale è possibile agire in via giurisdizionale al T.A.R. Liguria oppure in via amministrativa al Difensore Civico della Regione Liguria essendo ARPAL un suo ente strumentale.
FAQ
Quali sono i casi in cui non si può presentare la richiesta di accesso?
Non possono essere oggetto di accesso:
- i documenti che riguardino dati sensibili delle persone fisiche e gruppi di impresa, quando riguardino diritti inviolabili e garantiti dalla Costituzione, quali, in via esemplificativa: appartenenza razziale, religiosa, opinioni politiche, salute, fedi religiose, casellario penale, corrispondenza, stati familiari, rapporti economici e di alimenti. È comunque garantito l’accesso a questi documenti quando siano strettamente indispensabili alla cura e difesa di interessi giuridici e, nel caso siano presenti dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, nei limiti dell’art. 60 del D.lgs. n. 196/2003;
- i documenti relativi a procedure selettive del personale contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi;
- i documenti coperti da segreto di Stato o da divieto di divulgazione previsti dalla legge o da regolamenti governativi;
- i documenti relativi a procedimenti tributari di terzi;
- i documenti oggetto di sequestro giudiziario e detenuti dall’Amministrazione.