accesso informazioni ambientali
Il diritto di accesso alle informazioni ambientali, ai sensi del D.lgs.195 del 19 agosto 2005, può essere esercitato da chiunque ne faccia richiesta, senza l’obbligo di dichiarare il proprio interesse.
Nella richiesta, tramite apposito modulo, deve indicarsi specificamente l’informazione a cui si desidera accedere oppure gli estremi del documento che la contiene e di cui si vuole prendere visione o avere copia (ovvero gli elementi che consentano di individuarlo).
L’Ufficio relazione con il Pubblico favorisce l’accesso alle informazioni ambientali avvalendosi delle pubblicazioni sul sito internet di ARPAL, del supporto degli strumenti di informazione ed individua la struttura dell’Agenzia responsabile di assicurare il reperimento delle informazioni stesse.
Il rilascio di documenti o dati in forma cartacea o elettronica è gratuito salvo il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati dall’Amministrazione per la riproduzione o per le attività di ricerca ed elaborazione. In tal caso il richiedente è tenuto al pagamento immediato .
La richiesta può essere trasmessa in uno dei seguenti modi:
- Via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: *
- Via posta elettronica all’indirizzo dell’URP
- Via posta ordinaria** all'indirizzo:
ARPAL - via Bombrini 8 – 16149 Genova
Esclusioni:
L’accesso all’informazione ambientale e’ negato quando la divulgazione dell’informazione reca pregiudizio:
- alla riservatezza degli atti delle autorità pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia;
- alle relazioni internazionali, all’ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l’Amministrazione di svolgere indagini per l’accertamento di illeciti;
- alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
- ai diritti di proprietà intellettuale;
- alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell’informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;
- alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l’informazione, come nel caso dell’ubicazione di specie rare.
FAQ
Entro quanto risponde l’Amministrazione?
L’Amministrazione ha, 30 di tempo dal ricevimento dell’istanza, per concludere il procedimento, a meno che la richiesta sia così complessa da consentire alla P.A. di protrarre il termine di ulteriori 30 giorni.
Quando interviene il TAR
Qualora l’Amministrazione non dovesse rispondere alla richiesta o contro il provvedimento di rifiuto espresso, di limitazione e differimento dell’accesso, il richiedente può proporre ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o in alternativa alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La Commissione per l’accesso entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di riesame si pronuncia sulla determinazione di diniego o di differimento all’accesso. Se la Commissione non si pronuncia dinanzi a tale istanza, questa si intende respinta. Se la Commissione invece ritiene illegittimi i provvedimenti di diniego o differimento all’accesso, ne informa il richiedente e l’Amministrazione interessata. Se quest’ultima non emana un provvedimento confermativo del diniego o del differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della Commissione l’accesso è consentito.