Lepta - I Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecnico Ambientali
I Lepta (Art. 9 Legge 132/2016) ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, costituiscono “l’applicazione in materia di ambiente della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale”. O, in altre parole, il livello minimo, omogeneo in tutto il territorio nazionale, di attività che Snpa è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria.
I Lepta, sul piano operativo, sono un insieme di prestazioni tecniche ambientali che Snpa, attraverso le Agenzie, deve quindi fornire in modo omogeneo sul piano nazionale alle amministrazioni e ai cittadini, individuando modalità operative e parametri funzionali minimi (dal punto di vista qualitativo e dimensionale). Sono organizzati secondo un Catalogo nazionale dei servizi, un repertorio delle prestazioni erogate dalle diverse componenti del Snpa, elaborato dal Sistema stesso, che individua macro aree di intervento e prestazioni. Il repertorio delle prestazioni individua poi le funzioni primarie e le condizioni di obbligatorietà per il Sistema agenziale, rispetto a qualsiasi altra attività, anche se riconosciuta di carattere istituzionale.
I Lepta sono parametri per il lavoro delle Arpa/Appa.
Con Delibera 209/2023 del Consiglio Snpa, ad oggetto “Presa d’atto del documento DPCM di cui all’art. 9 della L. 132/2016 nella versione approvata dal Consiglio del Snpa (seduta 21.12.2020)”sono stati formalizzati i Lepta:
LEPTA 1 Monitoraggio dello stato dell'ambiente e relativi servizi
LEPTA 2 Supporto tecnico istruttorio alle autorità competenti per le autorizzazioni e il governo del territorio e relativi servizi
LEPTA 3 Attività ispettive, di controllo, di verifica e altre azioni per il ripristino della conformità e relativi servizi
LEPTA 4 Supporto nelle emergenze, nelle crisi e nelle attività di protezione civile e relativi servizi
LEPTA 5 Governance dell’ambiente e relativi servizi
LEPTA 6 Ulteriori attività specificamente esercitate a supporto del servizio sanitario nell’ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica e relativi servizi
La Legge 132/2016 nasce dall’esigenza di regolare le competenze istituzionali in materia di Ambiente tra lo Stato, le Regioni, gli Enti territoriali, le Agenzie Regionali e delle Province autonome ambientali (Arpa/Appa) e gli Enti di ricerca per evitare sovrapposizioni e indirizzare verso una collaborazione sinergica.
Con la L. 132/2016 nasce dunque il sistema a rete Snpa composto da 21 Agenzie regionali e provinciali ed un Ente nazionale, Ispra.
Al fine di promuovere e dirigere le attività del Sistema, è istituito il Consiglio Snpa (Art. 13 Legge 132/2016) presieduto dal Presidente dell'Ispra e composto dal Direttore Generale dell'Ispra e dai rappresentanti legali delle Arpa/Appa.
Il Consiglio dichiara un parere vincolante in merito a diverse tematiche:
- Programma di sistema;
- Atti di indirizzamento / coordinamento del sistema;
- Misure tecnico-ambientali governative
Inoltre, il consiglio informa il Ministero dell'Ambiente e la Conferenza Stato-Regioni di opportunità di intervento compresi atti legislativi Regioni di opportunità di intervento, compresi atti legislativi.
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