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Arpal e i ripascimenti

Venerdì, 14 Giugno 2019

L’operazione di ripristino degli arenili, nota come ripascimento stagionale, consiste nel trasporto e deposito di materiale (proveniente da trasferimento di materiale di spiaggia; vagliatura e/o macinazione di materiale già presente sulla spiaggia; barra di foce di un corso d’acqua; sistemazione idraulica, riprofilatura, rimozione sovralluvionamenti, disalvei dei corsi d'acqua; cava terrestre; attività di scavo terrestre in roccia o in sedimenti sciolti; escavo di fondali portuali; escavo di fondali marini) al fine di per aumentare il volume di una spiaggia e renderla così fruibile alle attività collegate alla balneazione.

L’ente competente al rilascio dell’autorizzazione a tale attività è il Comune territorialmente competente.

Nell’ambito di questa autorizzazione, Arpal rilascia entro 30 giorni dalla richiesta un parere vincolante secondo quanto previsto dalla DGR 95/2017: in caso di documentazione incompleta, si richiedono integrazioni da cui dipende il possibile allungamento dei tempi tecnici necessari per il parere.

Nel 2019 in tutta la Liguria Arpal ha rilasciato una settantina pareri di questo tipo, concentrati prevalentemente nelle province di Genova e Savona (circa 50).

Arpal valuta la compatibilità del materiale destinato al ripascimento con quanto presente nel sito di destinazione rispetto a:

  • trasparenza delle acque e habitat marini (compatibilità determinata dalla percentuale di pelite presente, materiale inferiore a 0,0625 mm che determina fenomeni di torbidità);
  • compatibilità chimica dei sedimenti, cioè la concentrazione di metalli ammessa, variabile a seconda del territorio come da cartografia regionale - acqua - ripascimenti - criteri di progettazione sc. 1:10000 - D.G.R. 1446/09
  • presenza di sostanze d’origine antropica e compatibilità microbiologica (come da DGR 95/2017)
  • finalità balneari (in base alle caratteristiche tessiturali e del colore del materiale d’apporto)

Quando ritenuto opportuno, Arpal effettua sopralluoghi “in situ” per valutare, tramite controllo visivo - o se necessario/possibile - attraverso il campionamento, la corrispondenza fra quanto dichiarato nella richiesta di autorizzazione e quanto effettivamente utilizzato per il ripascimento.

Tali controlli possono essere richiesti esplicitamente dagli enti territorialmente competenti.

In caso di difformità scatta la sanzione amministrativa prevista dall’art. 109 del D. Lgs. 152/2006 “Testo unico ambientale”.

 

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