classificazione e normativa
La normativa quadro italiana sulla prevenzione di incidenti rilevanti è costituita dal D.Lgs. 105/15 (recepimento della Direttiva 2012/18/UE nota come "Seveso 3").
Le modalità con le quali i gestori devono procedere nell'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 105/15, si differenziano a seconda dei quantitativi di sostanze e preparati pericolosi coinvolti nelle loro attività.
Nell'allegato 1 del D.Lgs. 105/15 è riportato un elenco di sostanze, per ciascuna delle quali sono specificati due possibili valori soglia. Per le sostanze non presenti in elenco vengono definiti i valori soglia per categorie di pericolo (sostanze tossiche, molto tossiche, comburenti, esplosive, infiammabili, pericolose per l'ambiente, ...).
Se l'attività industriale vede coinvolte sostanze riportate nell'allegato in quantità superiori al primo valore soglia (colonna 2), lo stabilimento è definito di soglia inferiore (obbligo di notifica alle autorità competenti), se i quantitativi superano i valori soglia riportati nella terza colonna (maggiori dei precedenti), lo stabilimento è definito di soglia superiore ed è tenuto alla redazione di un rapporto di sicurezza.
Gli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante risultano dunque classificati come segue:
Classificazione |
Tipologia |
Adempimenti |
stabilimento di soglia superiore |
Aziende che trattano o detengono sostanze comprese in All. I, in quantità superiore ai valori di soglia indicati in colonna 3 |
Predispongono un Rapporto di Sicurezza, di cui è parte integrante il Sistema di Gestione della Sicurezza, e lo presentano al CTR (Comitato Tecnico Regionale) mantenendo una copia. Predispongono il PEI (Piano di Emergenza Interno) e forniscono ogni indicazione per definire il PEE. (Piano di Emergenza Esterno) Trasmettono la Notifica e la scheda di informazione alla popolazione come al punto sottostante. |
stabilimento di soglia inferiore |
Aziende che trattano o detengono sostanze comprese in All. I, in quantità superiore ai valori di soglia indicati in colonna 2, ma inferiore ai valori di soglia indicati in colonna 3 |
Trasmettono una Notifica al Ministero dell'Ambiente, Regione, Provincia, Comune, Prefetto e CTR e predispongono il Sistema di Gestione della Sicurezza. Il gestore invia anche al Ministero dell'Ambiente, alla Regione, al Sindaco e al Prefetto una scheda di informazione per la popolazione. Predispongono il PEI e forniscono ogni indicazione per definire il PEE. |
Risulta evidente che la ratio del decreto è quella di considerare, come fattore discriminante, la quantità di sostanza pericolosa.
In Liguria ci sono 32 stabilimenti a rischio di incidente rilevante (12 definiti di soglia inferiore e 20 definiti di soglia superiore). Le tipologie di tali stabilimenti sono: depositi petroliferi, depositi di GPL, depositi di prodotti chimici, depositi di esplosivi, impianti chimici, impianti petrolchimici, impianti per il trattamento superficiale di metalli, impianti di rigassificazione di GNL.
Al D.Lgs. 334/99 erano collegate una serie di norme che disciplinano l'applicazione di quanto stabilito dal Decreto, tutte integrate dal nuovo D.Lgs. 105/15:
- D.P.C.M. 31.3.1989 (modalità di conduzione dell'analisi di rischio);
- D.M. 15.5.1996 (criteri di valutazione dei Rapporti di Sicurezza relativi a depositi GPL);
- D.M. 5.11.1997 (Modalità di esecuzione delle ispezioni per valutare i Sistemi di Gestione della Sicurezza);
- D.M. 16.3.1998 (modalità con le quali i gestori delle attività a rischio rilevante procedono a formare, informare, addestrare i lavoratori);
- D.M. 20.10.1998 (criteri di analisi e valutazione dei RdS relativi a depositi di liquidi facilmente e/o tossici);
- D.M. 9.8.2000 (linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza);
- D.M. 9.8.2000 (definizione dei criteri per definire i casi di aggravio del rischio preesistente);
- D.M. 19.3.2001 (procedure di prevenzione incendi per attività a rischio industriale rilevante);
- D.M. 9.5.2001 (modalita' di redazione del Rapporto Integrato di Sicurezza Portuale);
- D.M. 16.5.2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di Pianificazione Urbanistica e Territoriale).