Terre e rocce da scavo - nuova disciplina
È entrato in vigore il nuovo disciplinare sulla gestione delle terre e rocce da scavo.
Si tratta del DPR n. 120 del 13/06/2017, che riguarda:
a) la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell’articolo 184 -bis , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
b) la disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;
c) l’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
d) la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.
In sintesi, per assoggettare i materiali da scavo ai sottoprodotti e non ai rifiuti:
- per le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni, (>6000 mc prodotti in opere/attività soggette a VIA o AIA), è previsto un Piano di Utilizzo.
- per le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni, (<6000 mc comprese quelle prodotte in opere/attività soggette a VIA/AIA), è prevista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (modulistica riportata in Allegato 6).
- per le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA/AIA, è prevista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (modulistica riportata in Allegato 6).
Nelle disposizioni transitorie vengono fatti salvi:
- i piani di utilizzo già approvati prima dell’entrata in vigore del regolamento;
- i progetti per i quali alla data di entrata in vigore è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente restano disciplinati da quest’ultima, fatta salva la facoltà di presentare entro 180 giorni dal 22/08/2017, il piano di utilizzo o la dichiarazione sostitutiva ai sensi del nuovo regolamento.
La dichiarazione deve essere presentata, anche solo in via telematica, al Comune del luogo di produzione e all’ARPA territorialmente competente almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo.
L’art. 7 del DPR stabilisce che l’utilizzo delle terre e rocce da scavo deve essere attestato entro il termine di validità della dichiarazione con la trasmissione, anche solo in via telematica, del modulo di cui all’Allegato 8 all’Arpa competente per il sito di destinazione, al comune del sito di produzione e al comune del sito di destinazione.
L’omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce come sottoprodotto.
Per quanto riguarda Arpal, la dichiarazione iniziale e la dichiarazione di fine utilizzo, firmata e con allegata fotocopia del documento d’identità del soggetto dichiarante, deve essere presentata al Dipartimento Arpal territorialmente competente, trasmessa via PEC a