Campi elettromagnetici
Le frequenze dei campi elettromagnetici
In base alla frequenza le radiazioni generate da un campo elettromagnetico si distinguono in:
- Radiazioni ionizzanti, con frequenze maggiori di 300 GHz (raggi ultravioletti, raggi X e raggi gamma) che, per la loro elevata energia sono in grado di rompere i legami molecolari delle cellule e possono indurre mutazioni genetiche.
- Radiazioni non ionizzanti, con frequenza compresa tra 0 e 300 GHz, non possiedono energia sufficiente per rompere i legami molecolari delle cellule e producono principalmente effetti termici. Tra le radiazioni non ionizzanti si distinguono per importanza applicativa:
- Frequenze estremamente basse (ELF - Extra Low Frequency) pari a 50-60 Hz, la cui principale sorgente è costituita dagli elettrodotti, che trasportano energia elettrica.
- Radiofrequenze (RF - Radio Frequency) comprese tra 300 KHz e 300 MHz. Le principali sorgenti sono costituite dagli impianti di ricetrasmissione radio/TV;
- Microonde con frequenze comprese tra 300 MHz e 300 GHz. Le principali sorgenti di microonde sono costituite dagli impianti di telefonia cellulare e dai ponti radio.
L'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, generati sia da antenne che da elettrodotti, è una tematica che nell'ultima decina di anni ha avuto sempre più risalto. Ciò è dipeso principalmente dalla proliferazione degli impianti per telefonia cellulare, ormai presenti in tutti i centri abitati della Liguria (di tutta Italia, per la verità). L'incremento numerico di questi impianti, è stato particolarmente significativo nei primi anni del nuovo millennio, ma resta tuttora importante a causa del consolidamento delle reti UMTS. Sono inoltre alle porte nuove tecnologie che necessiteranno di proprie reti di impianti per la diffusione del segnale radio (si pensi ad esempio alla realizzazione di reti wireless metropolitane). Il livello di attenzione continua, quindi, a rimanere elevato sia per gli impianti a radiofrequenza, che per gli elettrodotti.
I controlli e il monitoraggio
Arpal garantisce l'attività di controllo, in sede di istruttoria tecnica relativa alla modifica o all'installazione di tutti gli impianti radio-televisivi, di telefonia mobile o elettrodotti (L.R. 41/99 art. 72 novies) e con il monitoraggio.
In sintesi, la normativa regionale (L.R. 41/99 e L.R. 16/08) pone in capo ai Comuni i provvedimenti relativi all'installazione o modifica di impianti a radiofrequenza.
Sono invece di competenza delle Province o dello Stato le autorizzazioni per la costruzione ed esercizio di elettrodotti ad Alta tensione.
In entrambi i casi il ruolo di Arpal è quello di dare un parere tecnico-ambientale che sarà utilizzato dalle Amministrazioni competenti per l'eventuale autorizzazione dell'impianto.
Arpal effettua periodiche misure di campo elettromagnetico su tutte le tipologie di impianti, con particolare enfasi alle emissioni delle stazioni Radio Base per telefonia cellulare.
A titolo oneroso Arpal può effettuare su richiesta misurazioni o valutazioni specifiche aggiuntive rispetto alla periodicità minima.
La richiesta di verifica per gli impianti di teleradiocomunicazioni deve essere inviata al Comune o al presidio provinciale Arpal territorialmente competente (via lettera, mail o fax) e per conoscenza al Comune. Se si tratta di emissioni elettromagnetiche di un elettrodotto la richiesta deve essere inviata alla Provincia o al presidio provinciale Arpal territorialmente competente (via lettera, mail o fax) e per conoscenza alla Provincia.
Per le stazioni radio base (SRB) ovvero gli impianti della telefonia mobile che ricevono e ritrasmettono i segnali dei telefoni cellulari, Arpal fornisce informativa al pubblico per iter autorizzativo e controlli.
Ad Arpal è anche assegnato il compito di realizzare e aggiornare, per conto della Regione, il catasto delle sorgenti fisse di inquinamento elettromagnetico, sulla base della documentazione richiesta dalla legge sia per gli impianti esistenti che per l'installazione degli impianti nuovi.
Il 5g
L’acronimo 5G (5th Generation) fa riferimento alle tecnologie e agli standard di quinta generazione per la telefonia mobile. Questo sistema permette maggiore velocità di trasmissione, minore tempo di reazione della rete e la possibilità di connettere contemporaneamente un’enorme quantità di dispositivi.
Il 5G è basato su una modalità di accesso alla risorsa radio parzialmente diversa rispetto ai precedenti standard per telecomunicazione. Anziché generare un campo elettromagnetico statico, le antenne 5G emettono segnali dinamici, cioè modellati in funzione della quantità e tipologia di utenti presenti in una determinata area.
Bande di frequenza per il 5G
Al 5G sono state assegnate tre bande di frequenze, alcune finora non utilizzate per la telefonia mobile. La più bassa è intorno ai 700 MHz (fino a poco tempo fa occupata dal segnale TV); un canale fra i 3600-3800 MHz (dello stesso ordine di grandezza delle frequenze già utilizzate nel 4G); infine quello più elevato fra i 26500 – 27500 MHz, di seguito “banda 26 GHZ, utilizzato prevalentemente per gestire i servizi.
La normativa del 5G in Italia
L’utilizzo del 5G in Italia è regolato dal Piano Nazionale delle frequenze: quello nuovo, approvato nel 2018, riduce la banda destinata alle trasmissioni televisive a favore dei nuovi sviluppi delle reti di comunicazione mobile.
La Legge 214/2023, che stabilisce il limite di 20 V/m e sancisce un nuovo valore di attenzione / obiettivo di qualità, pari a 15 V/m, valore massimo consentito considerando tutte le tecnologie oggi utilizzate per la telefonia cellulare, per l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici per periodi superiori alle quattro ore giornaliere, viene applicata anche per la tecnologia 5G. Si ricorda che le raccomandazioni europee indicano valori molto più alti, fino a 61 V/m.
La normativa italiana per la diffusione del 5G prevede per i gestori degli obblighi di copertura territoriale piuttosto articolati, orientati al superamento del “digital divide”: permettere a tutte le località italiane di avere una buona ricezione. Ad esempio, entro il 2026-2027, i gestori dovranno garantire la copertura del 99,4% della popolazione nazionale, comprendendo in quest’ultimo numero almeno il 90% della popolazione dei 120 comuni che si trovano in “digital divide”.
Così come le altre tecnologie già presenti su territorio, anche per il 5G, per l'installazione degli impianti dovranno essere rispettate le normative in materia di edilizia, urbanistica e di protezione della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici, in Italia più stringenti di un ordine di grandezza rispetto al resto d’Europa.
Gli impianti di telecomunicazione
Gli impianti di trasmissione e ricezione per la diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive trasmettono onde radio con frequenze comprese tra alcune centinaia di kHz e alcune centinaia di MHz. A partire da pochi metri di distanza dalle antenne si genera un'onda in cui il campo elettrico e quello magnetico variano insieme. Si può così utilizzare indifferentemente l'unità di misura del campo elettrico (V/m) o quella del campo magnetico (A/m). Questi impianti servono generalmente un'area molto vasta e sono posizionati su dei rilievi, normalmente lontani dai centri abitati, che godono di una buona vista sull'area servita.
La telefonia cellulare utilizza onde radio con frequenza che varia tra i 700 Mh e i 3500 Mhz, un po' più alta, ma non sostanzialmente diversa da quella degli impianti di tipo televisivo. Ogni stazione però copre in questo caso un'area molto ridotta: infatti il numero di telefonate che l'impianto riesce a supportare contemporaneamente è limitato. È quindi necessario che il numero di utenti all'interno dell'area servita non sia troppo elevato per evitare congestioni di traffico. Le stazioni radio base (è questa la denominazione tecnica dei "ripetitori dei telefonini") sono equipaggiate con antenne che dirigono la poca potenza impiegata soprattutto verso gli utenti lontani, quindi in orizzontale. L'intensità delle onde dirette verso il basso è quindi molto limitata perciò nelle aree sotto le antenne non si trovano mai livelli elevati di campo elettromagnetico.
L'Ente competente nell'autorizzazione dell'installazione e/o modifica di queste tipologie di impianti è il Comune (L.R. 16/08).
La Legge 214/2023, in vigore dal 30 aprile 2024, ribadisce il limite di 20 V/m mentre sancisce un nuovo valore di attenzione / obiettivo di qualità, pari a 15 V/m, valore massimo consentito considerando tutte le tecnologie oggi utilizzate per la telefonia cellulare, per l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici per periodi superiori alle quattro ore giornaliere. Si ricorda che le raccomandazioni europee indicano valori molto più alti, fino a 61 V/m.
Il D.Lgs 48/2024 introduce un ulteriore limite in termini di limite emissivo, calcolato considerando per ciascun gestore di telefonia la parte di banda acquisita rispetto alla banda totale utilizzata per il servizio. Ciò significa che ciascun gestore, oltre a dover rispettare il limite di legge dovrà, in riferimento al valore di attenzione/obiettivo di qualità non superare il limite emissivo ad esso concesso.
L'art. 7 comma 1 e art. 10 comma 1-ter della L.R. 10/12 stabilisce inoltre che in Liguria i gestori, entro 30 giorni dall'attivazione dell'impianto, devono inviare al Comune territorialmente competente e ad Arpal una relazione nella quale dovranno essere indicati i valori di campo elettromagnetico realmente presenti nei punti considerati maggiormente significativi. Arpal ha quindi il compito di confrontare la parte previsionale con quella reale e verificare la congruità dei valori dichiarati entro 30 giorni.
Cosa fa Arpal
Le attività di Arpal in tema di campi elettromagnetici nonostante l’avvento di nuove tecnologie non variano: prima della realizzazione dell'impianto o della sua modifica viene effettuata una valutazione preventiva utilizzando le informazioni radioelettriche fornite dai gestori, ovvero viene emesso un parere tecnico sul rispetto dei limiti presso tutti i recettori sensibili individuati. Secondo la normativa vigente, infatti, l'istallazione e la modifica di impianti di telecomunicazione (antenne di telefonia mobile, impianti radiotelevisivi, ecc.) è soggetta a un preciso iter autorizzativo da parte del Comune competente che si avvale di ARPAL che esprime un parere di carattere ambientale. In particolare, deve essere sempre garantito il rispetto dei limiti e dei valori di riferimento del campo elettromagnetico definiti dalla normativa per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici, che nel caso di luoghi con permanenza superiore alle 4 ore è adesso di 15 V/m.
Il contributo previsto per l’attività di verifica del rispetto dei limiti in fase autorizzatoria, ai sensi dell’art. 54 comma 4 del D.Lgs 48/2024, sono stabiliti nel le attività di ARPAL sono calcolati in base al tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 14 ottobre 2016 (G.U. n. 258 del 4 novembre 2016).
Una volta realizzato o modificato l’impianto i gestori inviano al Comune e ad ARPAL una “Relazione ad impianto attivo” che prevede l’invio delle caratteristiche radioelettriche con cui l’impianto è stato acceso e misure da parte dei gestori stessi presso i punti ritenuti critici in fase autorizzatoria. ARPAL ha il compito di verificare che l’impianto sia stato realizzato nella stessa configurazione per cui era stato richiesto parere e che le misure presso i punti significativi siano congrue con quanto calcolato teoricamente mediante i software di simulazione.
A seguito della realizzazione o modifica si ha la fase di controllo, che prevede misurazioni da parte dei tecnici ARPAL effettuati di iniziativa o su richiesta dei cittadini, in condizioni di esercizio dell’impianto.
Infine i gestori di telefonia sono tenuti a presentare - ai Comuni e alle Agenzie ambientali - piani annuali di localizzazione di nuovi impianti e di modifica di impianti esistenti entro il 30 novembre di ogni anno.
Gli elettrodotti
L'energia elettrica viene trasportata dai centri di produzione alle case, alle industrie e agli altri destinatari per mezzo di elettrodotti che lavorano con tensioni di intensità variabile fino a 380.000 V (380 kV).
Con il termine elettrodotto si intende "l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione" (Legge Quadro 36/2001, sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).
Esiste una grande varietà di tipologie di elettrodotti, che differiscono per funzione (trasporto, distribuzione, trasformazione della tensione), tecnica costruttiva (elettrodotti aerei o interrati, a semplice o a doppia terna, etc.) e tensione di esercizio.
Sulla base di quest'ultima è possibile individuare impianti a:
- altissima tensione: 220 - 380 kV
- alta tensione: 40 - 150 kV
- media tensione: 10 - 30 kV
- bassa tensione: 0,22 - 0,38 kV
La loro frequenza è sempre di 50 Hz: a questa frequenza l'intensità del campo elettrico (V/m) e quella del campo magnetico (µT) sono indipendenti.
I livelli di campo elettrico sono stabili nel tempo in una data posizione spaziale. Il campo elettrico è facilmente schermabile da parte di materiali quali legno o metalli, ma anche alberi o edifici.
L'intensità del campo magnetico dipende dalla corrente che circola nei conduttori, aumentando al crescere della corrente trasportata. L'intensità del campo magnetico è assai variabile nell'arco della giornata, perché strettamente correlata alla richiesta di energia elettrica da parte degli utenti. Il campo magnetico è difficilmente schermabile.
L'ente competente nell'autorizzazione dell'installazione e/o modifica di elettrodotti non facenti parte delle reti energetiche nazionali è la Provincia (L.R. 16/08).
Il ruolo di ARPAL, secondo la L.R. 16/08, è quello di dare un parere tecnico-ambientale che costituirà parte integrante dell'autorizzazione della Provincia. ARPAL quindi verifica il rispetto della normativa vigente in materia di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
Al fine di mantenere le dovute distanze di sicurezza fra le linee dell'alta tensione e le abitazioni, la normativa vigente (DPCM 8 luglio 2003) individua tre tipologie di limiti:
-
limite di esposizione: 100 µT (induzione magnetica) e 5 kV/m (campo elettrico);
-
valore di attenzione (nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenza non inferiore alle 4 ore giornaliere): 10 µT;
-
obiettivo di qualità (nella costruzione di nuovi elettrodotti in corrispondenza delle zone adibite a permanenza non inferiore alle 4 ore giornaliere e/o nella progettazione di nuove aree "residenziali" in vicinanza di elettrodotti già esistenti): 3 µT.
Il wireless
Il sistema Wi-Fi è un sistema di comunicazione Wireless (senza fili) a larga banda dedicato alla trasmissione radio di dati e all´accesso veloce ad Internet. In una prima fase, tale tecnologia è stata applicata in ambiti limitati di utilizzo (all´interno di stabilimenti industriali, aeroporti, stazioni ferroviarie, centri commerciali ed alberghieri, spazi adibiti a fiere ed altri punti di ritrovo pubblici); attualmente le soluzioni basate sul wi-fi si stanno diffondendo anche alle aree in ambiente esterno (piazze, porzioni di centri abitati).
Il sistema Wi-Fi opera nella banda di frequenza compresa tra 2400 e 2483.5 MHz ed utilizza antenne con potenze in ingresso estremamente ridotte. L´impatto elettromagnetico e visivo di questa tipologia di apparati è pertanto assai limitato.
I gestori di impianti Wifi che non siano ad uso domestico o privato, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 16/08, hanno l'obbligo di comunicare ad ARPAL e al Comune territorialmente competente i dati relativi all'impianto (frequenza, potenza irradiata dall'antenna e localizzazione) almeno 30 giorni prima dell'installazione.