Normativa
La lotta all'inquinamento atmosferico fa ricorso a due strategie: il monitoraggio della qualità dell'aria, con tipologie di inquinanti e valori limite/obiettivo, e il controllo delle emissioni dalle fonti inquinanti, che devono rispettare le autorizzazioni ricevute.
Normativa generale
La prima norma quadro in materia di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico è rappresentata dal D. Lgs. n.351/ 1999 che ha recepito la Direttiva Europea 96/62/CE (detta "Direttiva madre"): introduce le definizioni di valore limite, valore obiettivo, soglia di allarme, e individua le Regioni quali autorità competenti per effettuare la valutazione della qualità dell’aria. Il Decreto stabilisce che per le aree nelle quali sono superati i valori limite siano redatti, a cura delle Regioni, piani finalizzati al risanamento della qualità dell’aria.
Dalla Direttiva madre sono state poi emanate le cosiddette direttive figlie, recepite in Italia con i seguenti decreti attuativi:
- il D.M.60/02 recepimento della direttiva 1999/30/CE relativa a SO2, NO2, NOx, PM e Pb
- il D.Lgs. 183/04 attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'O3 nell'aria
- il D.Lgs. 152/07, attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'As, il Cd, il Hg, il Ni e gli IPA nell'aria ambiente
Con l'uscita del D.Lgs.155/10, nel 2010 si è cercato di unificare tutta la normativa in vigore, delineando un testo unico per il monitoraggio della qualità dell'aria.
La normativa di riferimento in materia di controllo e limitazione delle emissioni in atmosfera è costituita dal D. Lgs 152/06 che si applica a tutti gli impianti (compresi gli impianti termici civili) e alle attività che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai limiti di legge, oltre a disciplinare i combustibili che possono essere usati.
Il decreto non prende in considerazione gli impianti per l’incenerimento dei rifiuti, disciplinati dal D.Lgs.133/05.
Il D.Lgs. 152/06 ha abrogato, tra gli altri, il DPR 203/88, il D.M. 08/05/1989 (impianti di combustione con potenza termica inferiore a 50 MW), il D.P.C.M. 21 /07/1989, il D.M. 12/07/1990 (linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti e disciplina per gli impianti di combustione con potenza termica entro i 50 MW), il D.P.R. 25/07/1991 (impianti con emissioni a ridotto inquinamento, procedure semplificate) e molti altri.
I testi della normativa si possono trovare nella pagina dedicata all'Ambiente sul sito di Regione Liguria
Inquinanti
Il D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 155,Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, all'articolo 1 recita "Principi e finalità del provvedimento":
- Il presente decreto recepisce la direttiva 2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE, istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualita' dell'aria ambiente finalizzato a:
- individuare obiettivi di qualita' dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;
- valutare la qualita' dell'aria ambiente sulla base di metodi e criteri comuni su tutto il territorio nazionale;
- ottenere informazioni sulla qualita' dell'aria ambiente come base per individuare le misure da adottare per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi dell'inquinamento sulla salute umana e sull'ambiente e per monitorare le tendenze a lungo termine, nonche' i miglioramenti dovuti alle misure adottate;
- mantenere la qualita' dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;
- garantire al pubblico le informazioni sulla qualita' dell'aria ambiente; f) realizzare una migliore cooperazione tra gli Stati dell'Unione europea in materia di inquinamento atmosferico.
- Ai fini previsti dal comma 1 il presente decreto stabilisce:
- i valori limite per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo e PM10;
- i livelli critici per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e ossidi di azoto;
- le soglie di allarme per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e biossido di azoto;
- il valore limite, il valore obiettivo, l'obbligo di concentrazione dell'esposizione e l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione per le concentrazioni nell'aria ambiente di PM2,5;
- i valori obiettivo per le concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene.
- Ai fini previsti dal comma 1 il presente decreto stabilisce altresi' i valori obiettivo, gli obiettivi a lungo termine, le soglie di allarme e le soglie di informazione per l'ozono.