Terre e rocce da scavo
Il Consiglio Federale Snpa ha approvato la “Linea guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo”: il manuale utilizzato nelle valutazioni dei tecnici Arpal, che si rifà al DPR n. 120 del 13/06/2017. Esso stabilisce la nuova disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo ed è in vigore dal 22/08/2017.
Poiché nella nostra regione una percentuale rilevante del territorio è interessata dalla presenza di terreno ofiolitici (c.d. “rocce verdi”), può essere utile segnalare la “Linea guida per lo scavo, la movimentazione e il trasporto delle terre e rocce da scavo con amianto naturale e per i relativi criteri di monitoraggio” (Linee Guida SNPA n. 44/2023).
Il regolamento riunisce in un unico testo il riutilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti abrogando sia il DM 161/2012 sia l’art. 41bis del D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013.
Regolamenta inoltre l’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti (art. 185 c.1, lett. c) e le terre e rocce provenienti dai siti oggetto di bonifica. Introduce un apposito regime per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo, qualificate come rifiuti.
Alla luce di tale regolamento, la situazione che si delinea per assoggettare i materiali da scavo al regime di cui all’art. 184bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (quindi al regime dei sottoprodotti e non a quello dei rifiuti) è la seguente:
- per le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni, ossia maggiori di 6000 mc prodotti in opere/attività soggette a valutazione d'impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), il riferimento è rappresentato dagli articoli di cui al Capo II del DPR (art. 8-19). Per tali tipologie è prevista la presentazione di un Piano di Utilizzo il cui iter procedimentale è soggetto alla disciplina dettata dagli articoli di cui sopra.
- per le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni, ossia non superiori a 6000 mc comprese quelle prodotte in opere/attività soggette a VIA/AIA, il riferimento sono gli articoli di cui al Capo III del DPR (art. 20-21). Per tali tipologie è prevista la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 secondo le modalità dettate dagli articoli 20 e 21.
- per le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA/AIA, ossia maggiori di 6000 mc prodotti in opere/attività non soggette a VIA/AIA, il riferimento normativo è al Capo IV del DPR, che richiama gli art. 20 e 21. Pertanto, anche per queste tipologie è prevista la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 secondo le modalità dettate dagli articoli 20 e 21.
Nelle disposizioni transitorie vengono fatti salvi i piani di utilizzo già approvati prima dell’entrata in vigore del regolamento, che restano così disciplinati dalla previgente normativa. I progetti per i quali alla data di entrata in vigore è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente restano disciplinati dalla stessa, fatta salva la facoltà di presentare entro 180 giorni dal 22/08/2017, il piano di utilizzo o la dichiarazione sostitutiva ai sensi del nuovo regolamento.
L’art. 4 del DPR 120/2017 stabilisce i requisiti generali affinchè le terre e rocce da scavo possano essere sottoposte al regime dei sottoprodotti.
Per i cantieri di piccole dimensioni e di grandi dimensioni non sottoposti a VIA/AIA, la sussistenza di tali requisiti è attestata attraverso la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000, con la modulistica riportata in Allegato 6.
La dichiarazione deve essere presentata, anche solo in via telematica, al Comune del luogo di produzione e all’Arpa territorialmente competente almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo.
L’art. 7 del DPR stabilisce che l’utilizzo delle terre e rocce da scavo deve essere attestato entro il termine di validità del Piano di Utilizzo o della dichiarazione di Utilizzo con la trasmissione, anche solo in via telematica, della Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (DAU) secondo il modulo di cui all’Allegato 8 del DPR 120/17, all’Arpa competente per il sito di destinazione, al comune del sito di produzione e al comune del sito di destinazione.
In base all'Art. 7, l’omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce come sottoprodotto, che dovranno invece essere gestite come rifiuti speciali. Si precisa che per le Dichiarazioni di Utilizzo, il termine di validità coincide con la data di "ultimazione dell'attività di utilizzo" indicata nella sezione E della Dichiarazione e quindi ENTRO tale data deve essere presentata la DAU (allegato 8), salvo proroghe della Dichiarazione. La dichiarazione può essere prorogata al massimo una volta per un massimo di 6 mesi.
La dichiarazione iniziale e la dichiarazione di fine utilizzo, firmata e con allegata fotocopia del documento d’identità del soggetto dichiarante, possono essere trasmesse via PEC (
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