Normativa
Quale ente tecnico di supporto all'azione della Regione Liguria, ad Arpal è affidato lo svolgimento delle attività di monitoraggio sullo stato della qualità ambientale dei corpi idrici che, insieme alle attività di controllo, costituiscono il patrimonio informativo, sullo stato e sugli impatti, determinati dalle pressioni e dai drivers al fine di predisporre le risposte, rappresentate da prescrizioni, leggi, piani e programmi, nonché interventi strutturali, quali strumenti di tutela della risorsa idrica, costituiti dai Piani di gestione di bacino distrettuale e dai Piani regionali di tutela delle acque .
Normativa per la tutela quali-quantitativa delle acque
La Direttiva 2000/60/CE, recepita a livello nazionale dal D.Lgs. 152/06 e dal D.Lgs. 30/2009, istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di tutela quali-quantitativa delle acque per l'attuazione di una politica sostenibile a lungo termine di uso e di protezione per tutte le acque interne (superficiali e sotterranee), per le acque di transizione e per le acque marino costiere. L'obiettivo prioritario è quello di mantenere il buono stato delle acque, prevenire il loro ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare le condizioni degli ecosistemi acquatici, delle zone umide che dipendono direttamente da questi e dagli ecosistemi terrestri, in considerazione della loro necessità di acqua.
Di conseguenza, le autorità competenti devono attuare programmi di monitoraggio per stabilire lo stato di qualità ambientale dei corpi idrici e valutare il raggiungimento o meno di un buono stato ambientale, adottando conseguentemente le azioni e misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo posto dalla Direttiva.
Le attività di monitoraggio dei corpi idrici, che il D.Lgs. 152/06 pone in capo alle Regioni, rappresentano un efficace strumento per la conoscenza dello stato della risorsa idrica ed un valido supporto alla pianificazione territoriale ai fini del suo risanamento, permettendo di verificare nel tempo l'efficacia delle misure adottate per raggiungere gli obiettivi ambientali.
Il D.Lgs. 152/06 (Allegato 1 alla parte terza Parte III), sostituito interamente dal D.M. 260/10, recepisce i criteri definiti dalla Direttiva 2000/60/CE, modificando rispetto al passato l'impostazione di base del monitoraggio di qualità ambientale delle acque interne sia in termini di approccio sia di impostazione.
I problemi principali che si pongono in capo agli Stati membri, per il raggiungimento di questo obiettivo, sono due:
- Identificare gli elementi a cui l'obiettivo deve essere associato;
- Assegnare ad ognuno di questi elementi una specifica tipologia, che definisce le condizioni qualitative di riferimento rispetto alle quali valutare il raggiungimento dell'obiettivo di qualità.
Per quanto riguarda l'identificazione di elementi a cui deve essere associato l'obiettivo di prevenire l'ulteriore deterioramento delle acque, la Direttiva definisce il corpo idrico come una "coerente sotto-unità di un bacino idrografico o di un distretto idrografico" alla quale sia possibile assegnare l'obiettivo ambientale previsto dalla Direttiva. La suddivisione in corpi idrici di un bacino idrografico o di un distretto idrografico, che dovrebbe essere fatta in via preferenziale utilizzando criteri geografici e idrogeomorfologici, deve essere condotta in modo da identificare in modo chiaro ed inequivocabile tutti gli oggetti che costituiscono il corpo idrico, in maniera tale che gli Stati membri siano in grado di applicare la Direttiva correttamente. La metodologia per l'identificazione dei corpi idrici deve pertanto svilupparsi secondo un processo iterativo che andrà verificato in corso d'opera, nel rispetto dei criteri di praticità e sinteticità richiesti dalla Direttiva. Bisogna tenere presente che questa prima identificazione, e relativa descrizione, dei corpi idrici andrà integrata dagli Stati membri con ulteriori elementi conoscitivi, quali ad esempio quelli richiesti dagli articoli 5 e 8 della Direttiva.
In merito, invece, all'assegnazione di una specifica tipologia ad ogni corpo idrico, la Direttiva prevede che il raggiungimento dell'obiettivo di "buono stato ecologico" sia valutato, per ogni corpo idrico individuato nel distretto/bacino idrografico, sulla base di un raffronto tra lo stato ecologico "misurato" e le condizioni di riferimento individuate. Per fare questo la Direttiva richiede che gli Stati membri differenzino i corpi idrici superficiali individuati nel distretto/bacino idrografico in "tipi" e che ad ogni tipo siano associate delle condizioni di riferimento che definiscano lo stato "ecologico elevato".
Normativa per il monitoraggio delle acque interne
Il D.Lgs. 152/06 ss. mm. e ii. con l'Allegato 1 alla parte terza Parte III, sostituito interamente dal D.M. 260/10, aggiornato dal D.Lgs. 172/2015, recepisce i criteri definiti dalla Direttiva 2000/60/CE e dalla Direttiva 2013/39/UE, modificando rispetto al passato l'impostazione di base del monitoraggio di qualità ambientale delle acque interne sia in termini di approccio sia di impostazione.
L'obiettivo chiave della Direttiva 2000/60/CE, è prevenire l'ulteriore deterioramento delle acque, proteggere e migliorare le condizioni degli ecosistemi acquatici, delle zone umide, che dipendono direttamente da questi, e dagli ecosistemi terrestri, in considerazione della loro necessità di acqua.
I problemi principali che si pongono in capo agli Stati membri, per il raggiungimento di questo obiettivo, sono due:
- Identificare gli elementi a cui l'obiettivo deve essere associato;
- Assegnare ad ognuno di questi elementi una specifica tipologia, che definisce le condizioni qualitative di riferimento rispetto alle quali valutare il raggiungimento dell'obiettivo di qualità.
Per quanto riguarda l'identificazione di elementi a cui deve essere associato l'obiettivo di prevenire l'ulteriore deterioramento delle acque, secondo quanto disposto dalla Direttiva, il raggiungimento dell'obiettivo viene valutato facendo riferimento ad elementi fisici che la Direttiva definisce "corpi idrici".
Il corpo idrico è definito come una "coerente sotto-unità di un bacino idrografico o di un distretto idrografico" alla quale sia possibile assegnare l'obiettivo ambientale previsto dalla Direttiva.
La suddivisione in corpi idrici di un bacino idrografico o di un distretto idrografico, che dovrebbe essere fatta in via preferenziale, utilizzando criteri geografici e idrogeomorfologici, deve essere condotta in modo da portare all'identificazione chiara ed inequivocabile di tutti gli oggetti che costituiscono l'unità fisica di riferimento. Questo si rende necessario in quanto, essendo l'obiettivo della Direttiva il raggiungimento di un buono stato ecologico delle acque, se la suddivisione in corpi idrici non permette di definire chiaramente l'oggetto su cui le condizioni dello stato ecologico vanno valutate, gli Stati membri non saranno in grado di applicarela Direttiva correttamente.
La metodologia per l'identificazione dei corpi idrici deve pertanto svilupparsi secondo un processo iterativo che andrà verificato in corso d'opera, nel rispetto dei criteri di praticità e sinteticità richiesti dalla Direttiva.
Bisogna tenere presente che questa prima identificazione, e relativa descrizione, dei corpi idrici andrà integrata dagli Stati membri con ulteriori elementi conoscitivi, quali ad esempio quelli richiesti dagli articoli 5 e 8 della Direttiva.
Per quanto riguarda, invece, l'assegnazione ad ogni corpo idrico di una specifica tipologia,la Direttiva prevede che il raggiungimento dell'obiettivo di "buono stato ecologico" sia valutato, per ogni corpo idrico individuato nel distretto/bacino idrografico, sulla base di un raffronto tra lo stato ecologico "misurato" e le condizioni di riferimento individuate.
Per fare questola Direttiva richiede che gli Stati membri differenzino i corpi idrici superficiali individuati nel distretto/bacino idrografico in "tipi" e che ad ogni tipo siano associate delle condizioni di riferimento che definiscano lo stato "ecologico elevato".
Normativa nazionale
La norma principale per le acque è il D.Lgs. n. 152/ 2006 "Norme in materia ambientale parte terza" che negli anni ha subito modifiche sia per la parte relativa al monitoraggio di qualità delle acque sia per la parte di tutela dall'inquinamento.
Si riporta di seguito l'elenco delle norme che hanno modifica o integrato il D.Lgs. 152/06:
- D.Lgs. 4/08
- D.M. 131/08
- D.M. 56/09
- D.Lgs. 30/09
- D.M. 17 luglio 2009
- L. 36/10
- D.M. 260/10
- D.Lgs. 219/10
- D.Lgs 172/15
Per la regolamentazione a livello regionale e per i testi delle norme si rimanda alle pagine dedicate alla normativa ambientale di Regione Liguria.
Normativa nazionale acque minerali naturali
- D.M. 10/02/2015 in attuazione della direttiva 2009/54/CE, Criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali, che abroga il precedente D.M. 12 novembre 1992, n.542
- D.Lgs. n. 176/2011. Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, che abroga i precedenti D.Lgs. 25 gennaio 1992, n.105 e D.Lgs. 4 agosto 1999, n.339
- D.M. 11 settembre 2003 Attuazione della Direttiva 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa all’etichettatura delle acque minerali e delle acque di sorgente
- Decreto 29 dicembre 2003 Attuazione della Direttiva 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa ai criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali di cui al D.M. 12 novembre 1992, n.542 e successive modificazioni, nonché alle condizioni di utilizzazione dei trattamenti delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente
- Circolare Ministero Sanità 13 settembre 1991, n.17 Analisi microbiologiche di acque minerali naturali
- Circolare Ministero Sanità 12 maggio 1993, n.19 Analisi chimiche e chimico fisiche di acque minerali naturali
Piano regionale di tutela delle acque
Il Piano di Tutela delle acque è lo strumento di pianificazione regionale per le strategie di azione in materia di acque previsto dal D.lgs. n.152/ 2006 s.m.i.
I Piani di tutela delle acque regionali predisposti con il coordinamento delle Autorità di bacino distrettuale recepiscono gli obiettivi e le priorità di intervento fissati a scala di distretto nei Piani di gestione dei bacini idrografici introdotti dalla "Direttiva quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (2000/60/CE)".
Il territorio regionale ricade per il versante padano nel Distretto Idrografico del fiume Po e per i restanti bacini nel Distretto dell'Appennino Settentrionale. I Piani di Gestione del Distretto Po e Appennino settentrionale ed il Piano di Tutela delle Acque regionale sono stati aggiornati alla fine del 2015 e definitivamente approvati ad inizio 2016, ai sensi degli articoli 117 e 121 della parte III del D.lgs. n.152/06.
Il Primo aggiornamento del Piano di tutela delle acque 2016-2021 è stato approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 11 del 29 marzo 2016.
La pianificazione delle acque è articolata in base alla normativa comunitaria e nazionale in tre cicli sessennali con scadenze al 2015, 2021 e 2027. In particolare l'articolo 122 della parte III del D.lgs.152/06 s.m.i. prevede almeno tre anni prima del periodo cui il piano si riferisce di pubblicare e rendere disponibili per eventuali osservazioni da parte del pubblico il "Calendario, programma di lavoro e misure consultive per il riesame ed il secondo aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque".
Direttiva quadro sulle acque
La Direttiva 2000/60/CE ha l’obiettivo di istituire in Europa un quadro per la protezione delle acque al fine di ridurre l’inquinamento, impedire un ulteriore deterioramento e migliorare l’ambiente acquatico, promuovere un utilizzo idrico sostenibile e contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.
La Direttiva individua il Piano di Gestione come lo strumento conoscitivo, strategico e operativo attraverso cui gli Stati devono applicare i contenuti a livello locale.
A livello nazionale il D.Lgs. 152/06 s.m.i. ha suddiviso il territorio nazionale in Distretti idrografici e ha previsto per ogni Distretto la redazione di un Piano di Gestione, attribuendone la competenza alle Autorità di Distretto idrografico. La Liguria ricade nel Distretto idrografico del fiume Po e nel Distretto idrografico dell'Appennino settentrionale.
La Legge n.13/2009, recante "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente", ha previsto che l'adozione dei Piani di gestione fosse effettuata dai Comitati Istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale (AdBPo e AdBArno).
L’AdBPo ha adottato il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 24/02/2010 e l’AdBArno ha adottato il Piano di gestione del distretto idrografico Appennino Settentrionale con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 260 del 24/02/2010.
ARPAL ha supportato per la parte tecnica Regione Liguria che ha fornito, per la parte territoriale di competenza, i dati e le informazioni necessarie alla predisposizione del piano.
Tale impegno è stato abbastanza gravoso per l'Agenzia e tuttora continua per l'aggiornamento del piano stesso e per garantire al meglio la gestione dell'ambiente.
Piano di gestione ADBPO
Piano di gestione ADBARNO
Scarichi
Inquadramento generale
La disciplina degli scarichi costituisce una delle componenti principali della normativa per la tutela delle acque dall'inquinamento ed è regolamentata dal D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni - Parte terza.
I pilastri su cui si basa la regolamentazione degli scarichi sono l'obbligo di autorizzazione e il rispetto dei limiti di emissione, fissati in funzione degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
Risulta inoltre di fondamentale importanza l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi nell'ambito del servizio idrico integrato.
Gli scarichi possono essere suddivisi in funzione della tipologia di acque reflue scaricate o del recapito, parametri in base ai quali sono definiti le tabelle di riferimento con i limiti di legge e la disciplina autorizzatoria.
Gli scarichi possono essere di:
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acque reflue domestiche -"acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche"
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acque reflue industriali -"qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento"
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acque reflue urbane - "acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato"
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acque reflue assimilate, come definite all'art. 101 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 (vedi pag. 45) o aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale (L.R. 29/07 art.3 e allegato A).
Il D.Lgs. 152/2006 inoltre cita le acque di dilavamento per le quali non fornisce però alcuna definizione; la regolamentazione di tali acque è affidata alla Regione che in attuazione ha emanato il Regolamento Regionale n.4/09
Normativa regionale
Il quadro normativo delineato dal D.Lgs. 152/2006, è arricchito da varie norme regionali alcune antecedenti (e fatte salve per quanto non in contrasto) e altre emanate in attuazione di disposizioni contenute nel decreto:
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L.R. 43/95 e ss.mm.ii. "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento", che definisce fra l'altro i requisiti delle condotte per i depuratori che scaricano a mare e i limiti per gli scarichi di acque reflue urbane minori di 10.000 AE recapitanti in mare e minori di 2.000 AE recapitanti in corsi d'acqua.
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L.R. 18/99 e ss.mm.ii. "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia"
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L.R. 20/06 "Nuovo ordinamento dell'ARPAL e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale".
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L.R. 14/06 "Regime transitorio per l'esercizio delle funzioni delle Autorità di Bacino di rilievo regionale ed interregionale"
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L.R. 30/06 "Disposizioni urgenti in materia ambientale"
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L.R. 29/07 "Disposizioni per la tutela delle risorse idriche" definisce i criteri di assimilabilità di competenza regionale
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L.R. 39/08 "Istituzione delle Autorità d'Ambito per l'esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione dei rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"
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Regolamento Regionale n°4 del 10/07/09 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne" (emanato ai sensi della LR 39/08)
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L.R. 12/17 "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazione ambientale".
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Norme di Attuazione del Piano di tutela delle acque 2016-2021 approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 11 del 29 marzo 2016
Dall’integrazione delle norme nazionali e regionali risulta una suddivisione di competenze in materia di autorizzazioni allo scarico che investe molti enti:
Tipo di scarico
Recapito
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Rilascio autorizzazione
Scarichi Domestici e assimilati
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Rilascio autorizzazione
Scarichi Industriali
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Rilascio autorizzazione
Scarichi Urbani
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Ambiente (mare, corsi d’acqua, suolo)
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Comune (L.R. 12/2017 art. 19)
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Provincia o Città Metropolitana (D.Lgs.152/06 art.124 c.7, L.R. 12/2017 artt. 18)
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Provincia o Città Metropolitana (D.Lgs. 152/06 art.124 c.7, L.R. 12/2017 artt. 18, 20)
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Fognatura
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No autorizzazione per scarichi domestici
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Ente di Governo dell'Ambito (D.Lgs.152/06 art.124 c.7)
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che, insieme alle attività di controllo, costituiscono il patrimonio informativo, sullo stato e sugli impatti, determinati dalle pressioni e dai drivers al fine di predisporre le risposte, rappresentate da prescrizioni, leggi, piani e programmi, nonché interventi strutturali, quali strumenti di tutela della risorsa idrica, costituiti dai Piani di gestione di bacino distrettuale e dai Piani regionali di tutela delle acque .