Verifiche periodiche impianti termici
Arpal svolge le verifiche periodiche agli impianti termici
Arpal svolge le verifiche:
- ai sensi dell’art. 22 del DM 1.12.1975 e del comma 8 All. A della legge regionale 20/2006 s.m.i. relativamente:
- agli impianti termici centralizzati con potenza fra 35 e 116 kW installati in immobili con obbligo di nomina dell'amministratore
- a tutti gli impianti termici in ambiente di vita con potenza maggiore di 116 kW
- ai sensi dell’art. 71 D.Lgs. 81/08 e D.M. 11/4/11 relativamente:
- agli impianti termici in ambiente di lavoro con potenza maggiore di 116 kW installati a servizio di cicli produttivi nei luoghi di lavoro, su richiesta del datore di lavoro. A tale proposito si rammenta che gli impianti installati nei luoghi di lavoro per la sola produzione di calore per riscaldamento od uso sanitario o per attività produttiva inferiore al 51% sono comunque soggetti al controllo esclusivo da parte di Arpal.
Le verifica periodica di Arpal ha l’obiettivo di prevenire lo scoppio dovuto ad ebollizione del liquido o a sovrappressione dovuta a eccessiva dilatazione dell’acqua ed è volta al controllo dei dispositivi di sicurezza protezione e controllo e fa seguito al rilascio da parte di INAIL di un libretto matricolare in esito alla verifica di accertamento della conformità al progetto.
La verifica periodica ha cadenza quinquennale a partire:
- dalla data di verifica di accertamento della conformità al progetto da parte di INAIL
- dall'ultima verifica di Arpal
Ai fini dell’effettuazione delle verifiche, il proprietario dell'impianto deve garantire l'accesso ai locali e mettere a disposizione un tecnico qualificato, dotato di idonea attrezzatura, al fine di assistere il personale di Arpal.
Si rammenta che, qualora un impianto già immatricolato, sia stato modificato sostanzialmente occorre presentare, ai sensi dell'art. 18 Dm 1/12/75 nuova denuncia di impianto all'INAIL. L’elenco delle modifiche sostanziali è riportata alle lettere b) e c) dell’articolo 18 del DM 1/12/75. Esempi di modifiche sostanziali comportanti la denuncia di nuovo impianto sono: la trasformazione del circuito da vaso aperto a vaso chiuso e la modifica dei dispositivi di sicurezza, etc.
Non sussiste obbligo di denuncia di nuovo impianto se la potenza del generatore è diminuita o se viene cambiato il tipo di combustibile (purché rimangano invariate tutte le altre condizioni)
Nessun impianto può essere tenuto in esercizio senon è stato sottoposto alla verifica di accertamento della conformità al progetto da parte di INAIL o se gli accertamenti e le verifiche prescritte abbiano dato esito sfavorevole
Si informano i cittadini che gli impianti termici censiti dall'Agenzia vengono periodicamente valutati anche alla luce delle informazioni desunte dal catasto regionale degli impianti CAITEL
Per ogni verifica effettuata, Arpal rilascia un verbale (una copia all'Amministratore ed una copia al manutentore/terzo responsabile).
Qualora la verifica si concluda con esito negativo per l'impianto, questi, ai sensi dell'art. 22 del DM 1/12/75, non potrà essere mantenuto in funzione sino al ripristino delle condizioni normative e regolamentari disposte mediante verbale.
Si rammenta che le violazioni alle disposizioni di legge in materia sono sanzionate in via amministrativa; al contravventore e all'obbligato in solido viene notificato un verbale di accertamento di violazione secondo le procedure previste dalla L. 689/81.
Prima del riavvio dell’impianto, ad avvenuta ottemperanza delle prescrizioni, il Responsabile dell’impianto termico chiede la Verifica ad Arpal.
Le verifiche sono onerose a carico del proprietario dell'impianto ed i costi ad essi relativi sono ricavabili dal Tariffario.
Referenti:
- Dipartimento Attività Produttive e rischio tecnologico
Unità operativa rischio tecnologico - ing. Agostino Moriano