Servizi all'utenza
Verifiche impiantistiche
Controlli programmati AIA
prestazione a pagamento anche tramite
Arpal effettua le verifiche a impianti e macchinari soggetti a controlli periodici. Tali attività si applicano sia agli ambienti di lavoro, sia agli ambienti di vita come previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. n.81/ 2008 e L.R. n.20/ 2006).
Verifiche su apparecchi di sollevamento e a pressione
Gru, idroestrattori, ponti sviluppabili, scale aeree, ponti sospesi...
(gruppo SC, SP e GVR)
Il D.Lgs. 81/08 art. 71 comma 11 prevede l’obbligo per il datore di lavoro di sottoporre a verifiche periodiche le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII dello stesso D.Lgs. 81/2008, secondo le modalità indicate all’art.71, comma 13 e disciplinate dal D.M. 11 aprile 2011.
Il datore di lavoro titolare di attrezzature da sottoporre a verifica periodica è responsabile dell’effettuazione delle verifiche periodiche delle stesse, pertanto è tenuto ad inoltrare la richiesta all’Ente e ottemperare a tutti gli obblighi previsti, finalizzati alle verifiche.
Nella fase attuale è necessario compilare la domanda tramite il modulo e inviarla preferibilmente tramite PEC all’indirizzo dell’Agenzia
- Sede di La Spezia: Via Fontevivo, 21 - fax 0187/2814.230
- Sede di Genova : Via Bombrini, 8 - fax 010/6437.441
- Sede di Savona : Via Braja, 2 - 17100 Savona
- Sede di Imperia : Via Nizza, 6 - fax 0183/673.256
Per informazioni è attivo il numero di telefono dell'URP: 010 6437 295
Verifiche di impianti elettrici
Il controllo periodico di impianti elettrici di messa a terra, di protezione contro le scariche atmosferiche, e degli impianti relativi alle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione ai fini della sicurezza dei lavoratori, è regolamentato dal DPR 462/2001 nonché dal D.Lgs 81/08 e della normativa CEI.
La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.
Entro trenta giorni dalla data di messa in funzione dell’impianto il datore di lavoro è tenuto a trasmettere la dichiarazione di conformità all’Inail di Genova e alla sede Arpal territorialmente competente. Inail potrà effettuare verifiche a campione.
L'omologazione degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione è effettuata dai Dipartimenti Arpal competenti per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente.
Il datore di lavoro è tenuto a effettuare una regolare manutenzione e a far eseguire delle verifiche periodiche ogni 5 anni. Negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, nei luoghi con pericolo di esplosione e nei locali adibiti ad uso medico la periodicità è biennale.
Per l’effettuazione delle verifiche periodiche il datore di lavoro può rivolgersi ad Arpal.
A seguito dell’effettuazione della verifica periodica viene rilasciato il relativo verbale al datore di lavoro, da conservare ed esibire a richiesta della Asl.
Le verifiche, sia quelle a campione dell’Inail, che quelle periodiche dell’Arpal, sono onerose e sono a carico del datore di lavoro.
Modello di richiesta di verifica periodica di impianto elettrico ad Arpal.
Verifica il costo sul tariffario completo delle prestazioni Arpal
Verifiche su ascensori e montacarichi
Arpal effettua le verifiche periodiche e straordinarie di ascensori e montacarichi installati in condomini e strutture pubbliche e private ai sensi del D.P.R. 162 del 30 Aprile ’99,
La messa in esercizio degli ascensori e dei montacarichi è soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio. Nella comunicazione al Comune deve essere indicato il soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto.
Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, è tenuto a effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.
Per l’espletamento delle verifiche periodiche il proprietario dello stabile può rivolgersi ad Arpal inviando il modulo compilato; la verifica verrà svolta da ingegneri dell'Agenzia, iscritti all'albo.
Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche.
Le spese per l'effettuazione delle verifiche periodiche sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l'impianto
Verifica il costo sul tariffario completo delle prestazioni Arpal
Verifiche su impianti termici
Arpal svolge le verifiche periodiche:
- ai sensi dell’art. 22 del DM 1.12.1975 e del comma 8 All. A della legge regionale 20/2006 s.m.i. relativamente:
- agli impianti termici centralizzati con potenza fra 35 e 116 kW installati in immobili con obbligo di nomina dell'amministratore
- a tutti gli impianti termici in ambiente di vita con potenza maggiore di 116 kW
- ai sensi dell’art. 71 D.Lgs. 81/08 e D.M. 11/4/11 relativamente:
- agli impianti termici in ambiente di lavoro con potenza maggiore di 116 kW installati a servizio di cicli produttivi nei luoghi di lavoro, su richiesta del datore di lavoro. A tale proposito si rammenta che gli impianti installati nei luoghi di lavoro per la sola produzione di calore per riscaldamento od uso sanitario o per attività produttiva inferiore al 51% sono comunque soggetti al controllo esclusivo da parte di Arpal.
Le verifica periodica di Arpal ha l’obiettivo di prevenire lo scoppio dovuto ad ebollizione del liquido o a sovrappressione dovuta a eccessiva dilatazione dell’acqua ed è volta al controllo dei dispositivi di sicurezza protezione e controllo e fa seguito al rilascio da parte di INAIL di un libretto matricolare in esito alla verifica di accertamento della conformità al progetto.
La verifica periodica ha cadenza quinquennale a partire:
- dalla data di verifica di accertamento della conformità al progetto da parte di INAIL
- dall'ultima verifica di Arpal
Ai fini dell’effettuazione delle verifiche, il proprietario dell'impianto deve garantire l'accesso ai locali e mettere a disposizione un tecnico qualificato, dotato di idonea attrezzatura, al fine di assistere il personale di Arpal.
Si rammenta che, qualora un impianto già immatricolato, sia stato modificato sostanzialmente occorre presentare, ai sensi dell'art. 18 Dm 1/12/75 nuova denuncia di impianto all'Inail. L'elenco delle modifiche sostanziali è riportata alle lettere b) e c) dell’articolo 18 del DM 1/12/75. Esempi di modifiche sostanziali comportanti la denuncia di nuovo impianto sono: la trasformazione del circuito da vaso aperto a vaso chiuso e la modifica dei dispositivi di sicurezza, etc.
Non sussiste obbligo di denuncia di nuovo impianto se la potenza del generatore è diminuita o se viene cambiato il tipo di combustibile (purché rimangano invariate tutte le altre condizioni)
Nessun impianto può essere tenuto in esercizio se non è stato sottoposto alla verifica di accertamento della conformità al progetto da parte di INAIL o se gli accertamenti e le verifiche prescritte abbiano dato esito sfavorevole
Si informano i cittadini che gli impianti termici censiti dall'Agenzia vengono periodicamente valutati anche alla luce delle informazioni desunte dal Catasto Regionale degli Impianti (Caitel)
Per ogni verifica effettuata, Arpal rilascia un verbale (una copia all'Amministratore ed una copia al manutentore/terzo responsabile).
Qualora la verifica si concluda con esito negativo per l'impianto, questi, ai sensi dell'art. 22 del DM 1/12/75, non potrà essere mantenuto in funzione sino al ripristino delle condizioni normative e regolamentari disposte mediante verbale.
Si rammenta che le violazioni alle disposizioni di legge in materia sono sanzionate in via amministrativa; al contravventore e all'obbligato in solido viene notificato un verbale di accertamento di violazione secondo le procedure previste dalla L. 689/81.
Prima del riavvio dell’impianto, ad avvenuta ottemperanza delle prescrizioni, il Responsabile dell’impianto termico chiede la Verifica ad Arpal.
Le verifiche sono onerose a carico del proprietario dell'impianto ed i costi ad essi relativi sono ricavabili dal Tariffario ministeriale.
Controlli programmati AIA
Arpal viene coinvolta in fase di istruttoria (definizione e valutazione dell’autorizzazione stessa) e di controllo.
Ai sensi dell’art. 33 comma 3-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, le spese occorrenti ai controlli previsti dall’art. 29-decies comma 3 dello stesso decreto sono a carico del gestore.
Il pagamento dovrà essere eseguito:
- con PAGO PA tramite il Nodo regionale dei pagamenti utilizzando la voce di pagamento: “Tariffa controlli programmati AIA-DGR 953/2019”.
- mediante bonifico bancario a favore di ARPAL - Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente Ligure
QUI il link alla pagina con tutti i dettagli per IBAN e pagamenti informatici
- Causale: "Tariffa controlli programmati AIA-DGR 953/2019, seguito dalla sigla della provincia dove è ubicato l’impianto soggetto a controllo e l’anno in cui sarà svolta l’attività di controllo/monitoraggio dell'impianto" e indicando Ragione Sociale e Partita IVA della Ditta gestore dell’impianto che effettua il bonifico bancario;
Una volta eseguito il pagamento si richiede al Gestore di trasmettere all’indirizzo pec
Al termine delle verifiche di corretto pagamento degli oneri a carico dei gestori per lo svolgimento delle attività di controllo, in caso di rilevazione di anomalie e/o errori di inserimento dati da parte del gestore, ARPAL invierà una comunicazione riportando gli errori riscontrati. Verrà quindi dato un nuovo accesso all'applicazione per effettuare le correzioni.
In caso di errore con conseguente differenza di importo a debito , il gestore dovrà versare l'importo integrativo ad ARPAL, con le medesime modalità seguite per il pagamento dell'importo totale, riportate sul sito di Agenzia, allegando il nuovo prospetto aggiornato e scaricato dall'applicativo, unitamente all'attestazione di pagamento . In tal caso la causale dovrà essere “Controlli programmati AIA-INTEGRAZIONE- seguito dalla sigla della provincia dove è ubicato l’impianto soggetto a controllo e l’anno in cui sarà svolta l’attività di controllo dell’impianto”.
In caso di errore con conseguente differenza di importo a credito , il gestore potrà recuperare l'importo decurtandolo dall'importo dovuto per l'anno successivo. Tale importo dovrà essere riportato nell'apposito campo "storno" . Il riepilogo modificato, scaricato dalla procedura di correzione in oggetto, dovrà essere allegato alla nota di accompagnamento della documentazione attestante il pagamento dell'anno successivo, che dovrà indicare le motivazioni dello "storno".
Per informazioni, chiarimenti e segnalazioni è possibile scrivere all'indirizzo
L’importo totale dovrà essere versato entro il 30 gennaio di ogni anno (nel 2024, dal 1 al 29 febbraio, come da comunicazione).
Il calcolo dell'importo dovuto deve essere effettuato mediante lo strumento applicativo messo a disposizione dall'Agenzia all'indirizzo: https://taraia.arpal.liguria.it/gestore/. L'applicativo consente di calcolare automaticamente l'importo da versare e di ottenere il prospetto riepilogativo da inviare all'Agenzia unitamente all'attestazione di pagamento.
Le tariffe per i controlli relativamente agli impianti di competenza di province e Città Metropolitana sono definite con DGR 953 del 15 novembre 2019, allegati IV e V.
I gestori dovranno effettuare il versamento delle spese relative ai controlli previsti per ciascun anno così come programmati nei singoli atti autorizzativi e riassunti nello schema riportato:
- Genova
- Ponente
- Levante
Sono inoltre disponibili i calendari relativi agli anni precedenti e che seguivano la suddivisione territoriale per province:
Arpal ha realizzato anche un volantino, disponibile QUI che illustra sinteticamente le attività svolte nell'ambito delle verifiche impiantistiche.