Valore di fondo naturale
Non sempre il superamento di un limite di legge è dovuto all'azione dell'uomo ed è legato ad un fenomeno di inquinamento: in natura esistono numerosi fenomeni naturali che possono costituire fattori di rischio per l'uomo. Tra questi, sono note alcune situazioni geologiche che determinano la presenza o l'arricchimento di alcune sostanze minerali le cui proprietà tossicologiche possono determinare effetti dannosi per la salute umana. Questi casi devono essere considerati in maniera differente rispetto ai fenomeni di inquinamento antropico, ossia generati dalle attività umane, che devono sempre essere oggetto di azioni di rimedio. In questi casi, invece, la legge ammette che i valori limite di legge (le cosiddette 'CSC', acronimo di 'Concentrazioni Soglia di Contaminazione') dei suoli e delle acque possano essere superati, a condizione che sia accertata e dimostrata l'origine naturale delle concentrazioni eccedenti.
Il 'Valore di fondo naturale' costituisce così a tutti gli effetti il nuovo riferimento di legge all’interno dell’ambito territoriale in cui sia stato definito. Il procedimento per giungere alla sua determinazione, come indicato “Protocollo Operativo per la determinazione dei valori di fondo di metalli/semimetalli nei suoli dei siti d’interesse nazionale” (2006) dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici (ora ISPRA) assieme all’Istituto Superiore di Sanità, è di conseguenza articolato e complesso, e deve essere supportato da studi, indagini e analisi di elevato impegno tecnico-scientifico ed economico che sono oggettivamente realizzabili solo da soggetti dotati di ingenti capacità organizzative, tecnico-realizzative e finanziarie nell’ambito della realizzazione di importanti opere infrastrutturali.
A livello regionale ARPAL ha predisposto le “Linee guida per lo studio dei valori di fondo naturale di alcuni metalli e semimetalli nei suoli della Liguria” con lo scopo di colmare la lacuna tecnico-normativa relativa, invece, agli interventi di piccola e media entità, in particolare privati, per i quali è da ritenersi che il singolo proponente non sia tenuto alla determinazione di un ‘fondo naturale’ così come sopra definito, ma piuttosto alla documentazione della ‘compatibilità geologica’ dei valori rilevati nel sito (di bonifica o comunque di un qualsiasi intervento di scavo, rimozione o movimentazione di terreni) rispetto alle condizioni geologiche presenti nel contesto territoriale di appartenenza. Ovviamente, eventuali aspetti di natura sanitaria, a tutela della salute pubblica, vengono considerati dagli Enti preposti secondo la specifica normativa di settore.