Bonifica dei siti contaminati
Siti contaminati
Con il termine “sito contaminato” ci si riferisce a tutte quelle aree nelle quali, in seguito ad attività umane pregresse o in corso, è stata accertata un'alterazione delle caratteristiche qualitative delle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque sotterranee tale da rappresentare un rischio non accettabile per la salute umana in funzione della destinazione d’uso e dello specifico utilizzo.
In corrispondenza di tali siti dovranno essere realizzati interventi di bonifica, vale a dire azioni finalizzate all’eliminazione delle fonti inquinanti, nelle matrici ambientali coinvolte, e/o alla riduzione della concentrazione degli stessi entro i valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) definite dalla normativa per le diverse destinazioni d’uso del sito oppure entro valori di Concentrazione Soglia di Rischio sito specifici (CSR), calcolati mediante procedure di Analisi di Rischio.
La normativa nazionale che attualmente disciplina gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale è il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” che alla Parte Quarta, Titolo V ”Bonifica di siti contaminati" definisce le procedure, i criteri e le modalità operative.
Procedure di bonifica
L’art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e ss.ms.ii. definisce specifiche fasi e azioni che devono essere intraprese da parte del soggetto responsabile dell’inquinamento e riportate di seguito:
- comunicazione immediata agli enti di competenza successivamente al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito o quando esista il sospetto di una possibile contaminazione;
- attivazione immediata (entro 48 h) delle misure d’emergenza finalizzate a mitigare gli effetti dell’evento e attuazione di un’ indagine ambientale preliminare al fine di verificare, attraverso campionamenti ed accertamenti analitici, che le azioni predisposte, effettuate per contrastare il pericolo di contaminazione od una contaminazione accertata, siano state efficaci;
- confronto delle risultanze dell'indagine con le CSC previste dalla normativa per la specifica destinazione d’uso del sito. Qualora risultino inferiori la procedura avviata con la comunicazione si conclude con l'autocertificazione, ferme restando le attività di verifica e di controllo che possono essere svolte dall'Autorità competente nei successivi 15 giorni;
- presentazione del Piano di caratterizzazione, elaborato secondo i criteri e le modalità definite all’Allegato 2 alla Parte Quarta, Titolo V, qualora l’indagine preliminare accerti il superamento delle CSC e pertanto occorra effettuare ulteriori indagini in sito;
- elaborazione dell’Analisi di Rischio Sito Specifica, i cui criteri di applicazione sono riportati all’Allegato 1 alla Parte Quarta, Titolo V, tenendo conto degli esiti della caratterizzazione e delle caratteristiche ambientali e di utilizzo del sito stesso finalizzata alla determinazione delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) accettabili per quel sito specifico. Nel caso in cui le concentrazioni dei contaminanti presenti in sito risultano inferiori alle CSR il sito è classificato “non contaminato” ed il procedimento di bonifica avviato si conclude con l’eventuale prescrizione di un monitoraggio; qualora le concentrazioni dei contaminanti presenti in sito risultino superiori alle CSR il sito è classificato “contaminato” ed il procedimento di bonifica portato avanti;
- predisposizione del Progetto Operativo di Bonifica che dovrà individuare gli interventi di bonifica del sito, le tecnologie applicabili, i costi ed i tempi previsti per la bonifica;
- esecuzione di indagini ed attività istruttorie per verificare il raggiungimento degli obiettivi di bonifica stabiliti effettuate dalla Provincia che si avvale di ARPA. A seguito di una specifica Relazione Tecnica la Provincia rilascia la certificazione di avvenuta bonifica.
L’attuale contesto normativo prevede, inoltre, per la gestione dei siti contaminati:
- procedure ordinarie (art. 242);
- procedure semplificate:
- procedure semplificate per i punti vendita carburanti (D.M. 31/2015);
- procedure semplificate per le operazioni di bonifica (art. 242 bis);
- procedure per aree contaminate di ridotte dimensioni (art. 249);
- procedure specifiche per i Siti di Interesse Nazionale (art. 252);
- procedure per aree militari (art. 241 bis)
- procedure per le aree agricole (art. 241)
Il ruolo di Arpal
Arpal interviene nelle diverse fasi del procedimento di bonifica fornendo supporto tecnico-scientifico nella valutazione delle procedure sia in fase istruttoria a supporto dell’Ente competente, sia attraverso verifiche in sito mediante sopralluoghi, campionamenti, analisi ed elaborazione dati per il controllo dei progetti autorizzati e, in generale, di quanto previsto dalla normativa ambientale.
In particolare i tecnici Arpal eseguono:
- verifica in campo per accertare la coerenza normativa e progettuale degli interventi messi in atto mediante sopralluoghi, ispezioni e prelievi di campioni delle matrici ambientali interessate;
- accertamenti analitici in sito e in laboratorio sui campioni prelevati;
- condivisione dei parametri sito-specifici finalizzati all’applicazione dell’Analisi di rischio;
- valutazioni tecnichenelle istruttorie dei documenti progettuali sottoposti agli Enti responsabili di procedimento e partecipazione alle “Conferenze dei Servizi”;
- valutazione e validazione dei risultati della caratterizzazione, dei monitoraggi e delle attività di collaudo eseguiti dal responsabile della bonifica;
- relazione tecnica per la certificazione di avvenuta bonifica da parte della Provincia.
Valore di fondo naturale
Non sempre il superamento di un limite di legge è dovuto all'azione dell'uomo ed è legato ad un fenomeno di inquinamento: in natura esistono numerosi fenomeni naturali che possono costituire fattori di rischio per l'uomo. Tra questi, sono note alcune situazioni geologiche che determinano la presenza o l'arricchimento di alcune sostanze minerali le cui proprietà tossicologiche possono determinare effetti dannosi per la salute umana. Questi casi devono essere considerati in maniera differente rispetto ai fenomeni di inquinamento antropico, ossia generati dalle attività umane, che devono sempre essere oggetto di azioni di rimedio. In questi casi, invece, la legge ammette che i valori limite di legge (le cosiddette 'CSC', acronimo di 'Concentrazioni Soglia di Contaminazione') dei suoli e delle acque possano essere superati, a condizione che sia accertata e dimostrata l'origine naturale delle concentrazioni eccedenti.
Il 'Valore di fondo naturale' costituisce così a tutti gli effetti il nuovo riferimento di legge all’interno dell’ambito territoriale in cui sia stato definito. Il procedimento per giungere alla sua determinazione, come indicato nelle "Linea guida per la determinazione dei valori di fondo per i suoli e per le acque sotterranee" (Del. Consiglio SNPA 14/11/17 Doc. n. 20/17) è di conseguenza articolato e complesso, e deve essere supportato da studi, indagini e analisi di elevato impegno tecnico-scientifico ed economico che sono oggettivamente realizzabili solo da soggetti dotati di ingenti capacità organizzative, tecnico-realizzative e finanziarie nell’ambito della realizzazione di importanti opere infrastrutturali.
A livello regionale Arpal ha predisposto le "Linee guida per lo studio dei valori di fondo naturale di alcuni metalli e semimetalli nei suoli della Liguria" con lo scopo di colmare la lacuna tecnico-normativa relativa, invece, agli interventi di piccola e media entità, in particolare privati, per i quali è da ritenersi che il singolo proponente non sia tenuto alla determinazione di un ‘fondo naturale’ così come sopra definito, ma piuttosto alla documentazione della ‘compatibilità geologica’ dei valori rilevati nel sito (di bonifica o comunque di un qualsiasi intervento di scavo, rimozione o movimentazione di terreni) rispetto alle condizioni geologiche presenti nel contesto territoriale di appartenenza. Ovviamente, eventuali aspetti di natura sanitaria, a tutela della salute pubblica, vengono considerati dagli Enti preposti secondo la specifica normativa di settore.
I SIN (Siti di Interesse Nazionale)
Con la Legge n. 426/ 1998 "Nuovi interventi in campo ambientale" il Ministero dell’Ambiente riconosce alcune aree industriali ad alto rischio ambientale per la cui messa in sicurezza e bonifica lo Stato si impegna attraverso finanziamenti pubblici.
È stato poi approvato il D.M. n.468/ 2001 “Programma nazionale di bonifica e di ripristino ambientale”, con cui sono state individuate ulteriori aree industriali e altri siti ad alto rischio ambientale (ritenuti di interesse nazionale) nonché definite le priorità, i soggetti beneficiari e i criteri di finanziamento, con una prima ripartizione alle singole regioni delle risorse finanziarie disponibili.
I Siti di Interesse Nazionale (SIN) sono individuati per le caratteristiche del sito, per la qualità e pericolosità degli inquinanti, per l'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.
L’articolo 252 al comma 4 indica che “la procedura di bonifica di cui all’art. 242 dei SIN è attribuita alla competenza del Ministero dell’Ambiente […] che può avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente delle regioni interessate”.
In Liguria i SIN individuati sono stati tre:
- Pitelli
- Cengio e Saliceto;
- Cogoleto-Stoppani
Con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 11/01/2013 sono state riassegnate le competenze per i SIN e la titolarità del procedimento di bonifica del sito di Pitelli è stata trasferita alla Regione Liguria.
Ex sito di interesse nazionale di Pitelli
L'ex sito di interesse nazionale di Pitelli, si estende su una superficie di circa 4 km2, a quote variabili tra il livello del mare e circa 180 m s.l.m., distribuita nella parte orientale del Comune della Spezia e su piccole porzioni dei Comuni di Arcola e Lerici; nella perimetrazione del Sin di Pitelli è stata ricompresa anche l’area a mare del Golfo della Spezia, delimitata dalla diga foranea portuale (superficie pari a 1564 ha).
Si tratta di un territorio sottoposto a pressioni ambientali (discariche, attività industriali e militari, cantieri, etc) oggetto, fin dagli anni '90 , di varie e successive azioni di indagine e monitoraggio svolte dagli Enti territoriali competenti (USSL-PMIP, Comune, Provincia, ARPAL). Tali controlli e monitoraggi continuano tutt'ora.
La Magistratura nell’autunno del 1996 ha avviato indagini che hanno portato al sequestro di alcune aree, successivamente oggetto di perizia nell’ambito dei procedimenti in corso.
Presso gli archivi della sede di La Spezia sono consultabili i documenti original, fruibili a seguito della richiesta di accesso agli atti.
Dalla relazione riassuntiva è stato tratto parte del materiale presentata il 18 febbraio 2014 durante l'audizione di Arpal in Commissione Ambiente del Senato sulle problematiche ambientali connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali e tossici che interessa le aree circostanti il sito portuale della Spezia, anche con riferimento all'ex sito di interesse nazionale "Pitelli".
ACNA di Cengio-Saliceto
L’ex sito industriale dell’ACNA di Cengio, progressivamente ampliato nel corso dei decenni, copre oggi una superficie di circa 55 ettari, a cui bisogna aggiungere le due aree fuori dal muro di cinta e la discarica di Pian Rocchetta: su quest’ultima passa il confine tra Liguria e Piemonte (Comuni di Cengio e Saliceto).
Lo Stabilimento fu insediato nel 1882, dapprima come fabbrica di esplosivi (SIPE nel 1910) successivamente convertita, dopo la prima guerra mondiale, in fabbrica per la produzione di intermedi organici prevalentemente destinati al settore coloranti e pigmenti (la prima denominazione come ACNA - Azienda Coloranti Nazionali ed Affini è del 1912).
L’ACNA. S.p.a. fu costituita nel 1928 con direzione a Milano ed insediamenti produttivi a Cengio, Cesano Maderno e Piacenza. L’azienda fallì nel 1931 e venne acquistata dalla Montecatini in società con il gruppo tedesco IG Fabern: i dipendenti in allora erano 700.
Già dal 1909 vennero segnalati i primi effetti degli scarichi inquinanti riversati nel fiume, tanto da indurre nel 1922 il Pretore di Mondovì ad emanare un’ordinanza nella quale furono dichiarati non utilizzabili, perché inquinati, i pozzi di acqua potabile dell’acquedotto di Cortemilia (Cn).
Nel 1938 l’ACNA venne citata in giudizio dagli agricoltori della vallata del Bormida di Millesimo per danni riportati alla loro attività. Le acque del fiume infatti erano inutilizzabili per l’irrigazione. Il Servizio idrografico di Genova nel 1959 stabilì che le acque del fiume, sia pure inquinate, non provocavano danni rilevanti alle attività agricole.
Il Ministero del Lavori Pubblici nel 1960 rinnovò all’ACNA il permesso di utilizzare le acque del Bormida per fini industriali: la concessione aveva una validità di 70 anni.
Nel 1964 venne costituita la Commissione interministeriale per lo Studio del problema della Val Bormida, sostituita due anni dopo dalla Commissione per la tutela dei suoli dall’inquinamento; nel frattempo la Montecatini divenne Montedison.
Nel 1976 il Sindaco di Acqui Terme sporse denuncia contro ignoti per “avvelenamento colposo di acque destinate all’alimentazione umana”. In quello stesso periodo 1500 persone lavoravano all’ACNA.
Nel 1982 l’amministrazione provinciale di Asti e otto comuni della Val Bormida denunciarono i responsabili dello stabilimento ACNA alla Magistratura. Il Tribunale di Savona condannò quattro dirigenti dello stabilimento a due anni e due mesi di reclusione per violazione dell’art. 440 del C.P. L’anno seguente la Corte d’Appello di Genova assolse i dirigenti condannati in primo grado.
Sempre nel 1982 fu ridefinito l’orientamento strategico dell’Azienda e dello stabilimento di Cengio configurando una ristrutturazione da industria integrata a valle, in impresa dedicata esclusivamente alla produzione e vendita di intermedi organici per il mercato mondiale (85% del fatturato extra Italia); nel Gennaio 1983 A.C.N.A. SpA trasferì per conferimento il ramo d’azienda costituito dallo Stabilimento Cengio ad ACNA CHIMICA ORGANICA situando la sede della Società a Cengio, cedendo a terzi lo stabilimento di Cesano e sospendendo le produzioni di Piacenza.
I monitoraggi degli anni ’80 che confermavano il grave stato di inquinamento dell’ambiente idrico, portarono le Regioni Liguria e Piemonte a richiedere congiuntamente al Ministero dell’Ambiente (ai sensi dell’art. 7 della L. 349/1986) la dichiarazione del Bormida di Millesimo quale Zona ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale. Nello stesso periodo i dipendenti dell’Azienda scesero a 800.
Nel 1990 l’ACNA entrò a far parte del gruppo Eni con il nome di ACNA Chimica Organica (ACNA CO).
Nel 1994 avvenne la scissione delle attività tra ACNA Chimica Organica, che venne messa in liquidazione, e la neocostituita Organic Chemicals s.r.l., cui fu affidata la gestione degli impianti ancora in funzione.
- ACNA chiuse definitivamente nel Gennaio 1999 e 200 dipendenti furono messi in cassa integrazione. Durante il maggio dello stesso anno fu dichiarato lo stato d’emergenza socio ambientale con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con l’ordinanza n. 2986 del maggio 1999 recante “Interventi urgenti intesi a fronteggiare la situazione di emergenza derivante dalla situazione di crisi ambientale dell’area riguardante il sito industriale dell’ACNA ricadente nei territori dei Comuni Cengio, in Provincia di Savona e Saliceto, in Provincia di Cuneo e del fiume Bormida” fu nominato il dott. Stefano Leoni Commissario delegato per fronteggiare la situazione d’emergenza derivante dalla presenza dei rifiuti anche pericolosi presenti nel sito e stoccati nei lagunaggi, precisandone i principali compiti:
- definizione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza, di una proposta di perimetrazione;
- definizione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza, dei parametri progettuali di messa in sicurezza dei rifiuti contenuti nei lagunaggi;
- definizione di un piano di caratterizzazione di tutte le aree perimetrate, di proprietà pubblica e privata;
- esecuzione di un piano di caratterizzazione per la parte relativa alle aree pubbliche;
- controllo sull’esecuzione del piano di caratterizzazione da parte dei privati;
- progettazione, esecuzione e definizione della tempistica degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del territorio e dei corpi idrici interessanti le aree pubbliche;
- verifica della progettazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del territorio e dei corpi idrici predisposta dai soggetti a ciò obbligati ai sensi della normativa vigente;
- definizione della tempistica e delle modalità di esecuzione degli interventi;
- intimazione e diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti responsabili per lo svolgimento degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di loro competenza, ed esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza e di rivalsa, in danno ai medesimi, per le spese a tal fine sostenute;
- svolgimento della ricerca e della sperimentazione al fine di individuare le migliori tecnologie disponibili;
- realizzazione del monitoraggio dei singoli interventi di messa in sicurezza e bonifica;
- esercizio delle azioni tecniche e amministrative e di rappresentanza in sede giudiziaria per il risarcimento del danno ambientale ai sensi dell’art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Nel frattempo la Legge n. 426 del dicembre 1998 inserì l’area nel primo elenco dei siti di interesse nazionale, stanziando 30 miliardi di lire per l’intervento di bonifica, ed il successivo decreto ministeriale del 20 ottobre 1999 ne approvò la perimetrazione.
La perimetrazione individuò tre zone:
- La ZONA A, definita area di elevato rischio, comprendente le aree occupate dall’insediamento industriale, la discarica di Pian Rocchetta e l’alveo del Fiume Bormida ramo di Millesimo dal punto immediatamente a monte della presa d’acqua dello stabilimento ACNA di Cengio, fino al punto di restringimento morfologico della valle sul fiume stesso, a monte dell’abitato di Saliceto.
- La ZONA B, ovvero l’alveo del fiume Bormida ramo di Millesimo dal punto immediatamente successivo a quello dove termina la zona A, fino al limite amministrativo tra i comuni di Monesiglio e Prunetto.
- La ZONA C che ricomprende l’alveo del fiume Bormida ramo di Millesimo dal punto immediatamente successivo a quello dove termina la zona B, fino alla confluenza con il ramo di Spigno.
Con l’ordinanza n. 2986 ulteriori 20 miliardi di lire, attribuiti dal Piano Stralcio di cui all’articolo 7 della L. 8 ottobre 1997 n. 344, portarono a 50 i miliardi a disposizione del Commissario delegato.
Il 4 dicembre del 2000 fu siglato l’Accordo di programma fra il Ministro dell’Ambiente di concerto con i Ministri della Sanità e dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, d’intesa con i Presidenti delle Regioni Liguria e Piemonte, il Commissario Delegato ed i rappresentanti dell’ACNA CO in liquidazione e dell’ENICHEM S.p.A. (oggi SYNDIAL, sempre Gruppo ENI).
L’Accordo ribadì che le attività di bonifica del sito dovranno essere realizzate secondo modalità che, nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale e sanitaria, garantiscano l’avvio e l’esercizio di attività e iniziative produttive ecocompatibili, stabilendo che la Società ACNA CO in liquidazione avrebbe presentato entro due mesi una progettazione preliminare per la bonifica o bonifica con misure di sicurezza del sito industriale e delle aree di discarica, in parte anche attraverso asportazione dei rifiuti.
Con lo stesso accordo, l’ACNA si impegnò a ridurre i quantitativi di acqua derivata dal Fiume Bormida, riformulando la istanza di concessione di grande derivazione di acqua pubblica, e ad attuare tutti gli interventi necessari per la drastica riduzione della produzione di percolato.
LA CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE
Il Piano di caratterizzazione, cioè lo studio delle caratteristiche del suolo, sottosuolo e delle acque per valutarne l’inquinamento, fu suddiviso, in fase di Accordo di programma, tra la parte esterna allo stabilimento (di competenza pubblica) e l’area dello stabilimento sotto la responsabilità di Syndial.
Le procedure per la realizzazione delle perforazioni ed il campionamento dei sedimenti furono concordate fra ARPA Piemonte, ARPA Liguria, ANPA (ora APAT) e l’Ufficio Tecnico-Scientifico del Commissario Straordinario per la Bonifica dell’ACNA; fu quindi stilato un “Protocollo per l’esecuzione degli interventi di caratterizzazione nelle aree dello stabilimento ACNA di competenza privata” (26/5/2000).La caratterizzazione è stata suddivisa in due fasi principali. La prima realizzata tra gli anni 2000 e 2001, la seconda tra il 2001 ed il 2004.
Le analisi sulle matrici suolo ed acque sotterranee hanno previsto la determinazione di 262 parametri (tra cui composti Naftalensolfonici e antrachinsolfonici, ammine aromatiche, nitrobenzeni e cloronitrobenzeni, fenoli clorurati e non clorurati, clorobenzeni ecc.). Per molti di questi parametri, tipici delle produzioni industriali, del sito sono stati individuati limiti specifici da un tavolo tecnico ANPA-ISS- ARPALiguria –ARPA Piemonte.
Nella prima fase, il campionamento dell’area interna allo stabilimento avvenne con distribuzione aerale dei punti d’indagine secondo una maglia regolare molto fitta (25x25 m) per un totale di n.612 sondaggi e prelevando i campioni sulla verticale con criterio di tipo stratigrafico, distinguendo, in particolare, un deposito incoerente derivante dall’azione antropica, i depositi incoerenti di origine alluvionale, il livello di alterazione del substrato marnoso-arenaceo, ed infine il substrato marnosoareanaceo. Furono realizzati anche pozzetti o trincee di saggio geognostico diretto eseguiti con mezzo escavatore dotato di benna rovescia e approfonditi fino ad un massimo di 3 metri. Dalle 4 pareti dei pozzetti furono prelevati campioni elementari, scarificando la superficie esposta, successivamente omogeneizzati a formare un campione unico di circa 5 kg di peso.
Gli esiti della prima fase di caratterizzazione evidenziarono:
- per l’area dello stabilimento: terreni contaminati caratterizzati da contaminazione di tipo misto dovuta alla presenza contemporanea di inquinanti organici ed inorganici; anisotropia delle concentrazioni e delle tipologie dei composti inquinanti rilevati nei rifiuti e nei terreni; commistione dei rifiuti con i terreni di riporto tali da renderli indistinguibili.
- La presenza nella discarica di Pian Rocchetta, posta sul confine tra Liguria e Piemonte, di rifiuti che ammontavano a circa 200.000 mc.
- Nelle aree esterne pubbliche la caratterizzazione è stata completata e condotta in gran parte direttamente o sotto il controllo delle Agenzie Regionali, con le stesse modalità d’indagine seguite nella caratterizzazione dell’area privata, secondo quanto stabilito dal documento “Piano di caratterizzazione delle Aree di competenza della Pubblica Amministrazione comprese nelle zone A, B e C perimetrate” approvato con Conferenza dei Servizi tenutasi presso il Ministero dell’Ambiente il 7 marzo 2000. Il Piano di caratterizzazione nel suo complesso ha avuto il compito di:
- valutare se per le sostanze inquinanti contenute nelle fonti di contaminazione ancora presenti sul sito fossero attivi percorsi di migrazione in grado di raggiungere le matrici ambientali del fiume Bormida;
- individuare la presenza, la concentrazione e la distribuzione di sostanze inquinanti, connesse con le attività pregresse dell’ACNA di Cengio, nelle acque superficiali, nelle acque sotterranee, nel suolo e sottosuolo, nei sedimenti alluvionali e nei sedimenti in sospensione del fiume Bormida di Millesimo ;
- raccogliere i dati necessari e propedeutici alla definizione del modello concettuale definitivo del sito che consenta di realizzare eventuali misure di messa in sicurezza, di bonifica e ripristino ambientale, di monitoraggio dell’area in esame. In particolare è emerso che:
- nelle aree golenali esterne al sito e comprese tra il fiume e il perimetro dello stabilimento, (costituite da riporti comprendenti rifiuti ivi smaltiti nel corso di un secolo di attività, con potenze anche di decine di metri) condizioni di superamento dei limiti normativi per numerosi composti con presenza di sostanze semivolatili (come il clorobenzene) e di sostanze solubili (come i composti naftalensolfonici) a probabile testimonianza di un’origine relativamente recente dell’inquinamento osservato.
- Per le acque sotterranee è stata riscontrata una contaminazione da metalli, diffusa anche lungo tutta la vallata, in particolare per quanto riguarda Arsenico, Manganese e Ferro; presenza di elevate concentrazioni di sostanze organiche, sono state rilevate nell’area dello stabilimento; alcune sostanze organiche sono state riscontrate superiori ai limiti di riferimento nelle aree ad esso circostanti.
Le finalità specifiche della seconda fase di indagini furono quelle di approfondire le conoscenze precedentemente acquisite, intensificando i dati nelle aree contrassegnate da maggiori criticità o da situazioni apparentemente anomale al fine di verificare e, a seconda dei casi, confermare o viceversa ridimensionare gli esiti della prima fase di caratterizzazione.
In questa fase Arpal effettuò indagini nella parte alta del bacino del Fiume Bormida di Millesimo, in aree non precedentemente indagate e presumibilmente lontane da significative influenze, al fine di acquisire valori di riferimento sito specifici (valori di “fondo naturale”) in particolare per alcuni metalli.
Per quanto riguarda lo stato chimico-fisico delle acque superficiali (Fiume Bormida di Millesimo), le indagini integrative effettuate confermarono per un verso l’influenza ancora significativa dello scarico ACNA, evidenziata dal rilevante incremento della conducibilità elettrica specifica che si registrava passando dal settore a monte al settore a valle dello scarico (soprattutto nella campagna estiva quando le portate del fiume sono ridotte).
Nell’aprile del 2002 l’Enichem presentò il primo progetto di bonifica che, a fronte della suddivisione dello stabilimento in due aree (A1 ed A2), prevedeva sostanzialmente:
- messa in sicurezza dell’area denominata A1 e il deposito in tale area dei materiali contaminati provenienti dalle attività di bonifica delle rimanenti aree.
- la bonifica con misure di sicurezza della restante area di stabilimento denominata A2 mediante asportazione dei terreni contaminati presenti nella zona insatura e, parzialmente, in zona satura e loro abbancamento in zona A1; riempimento con terreno compatibile con la destinazione d’uso dell’area.
- la bonifica mediante asportazione dei rifiuti ed escavazione selettiva dei terreni e dei riporti contaminati nella area golenale denominata A3 (in quasi tutta l’area è stato raggiunto lo strato marnoso) e loro abbancamento in zona A1; rimodulazione dell’area con opere idrauliche di regimazione del corso del fiume e realizzazione di argine a ridosso del muro di recinzione dello stabilimento utilizzando materiali idonei.
- la bonifica mediante asportazione della totalità dei rifiuti presenti nella Discarica di Pian Rocchetta ed il loro deposito in Zona A1.
La conferenza dei Servizi approvò il documento nel febbraio del 2003, con alcune prescrizioni da recepirsi in fase di progetto definitivo fra cui la realizzazione di un diaframma e di un sistema di raccolta e allontanamento delle acque superficiali di ruscellamento nel tratto lungo la ferrovia (area a monte); il contenimento delle acque di subalveo nel tratto orientale dello stabilimento.
ATTIVITÀ DI BONIFICA
Sono stati raggiunti alcuni obiettivi di fondamentale importanza, in particolare:
- È stato completato lo smaltimento dei reflui salini: le operazioni di svuotamento dei Lagoons sono durate 4 anni e i sali sono stati smaltiti in 4 differenti depositi sotterranei (ex miniere) in Germania, con 185 viaggi in convogli ferroviari.
- è stato realizzato il diaframma plastico di separazione dell’area A1 dall’area A2;
- sono terminati i lavori di bonifica dei suoli dell’area A2.
- sono state realizzate le opere previste a monte del sito finalizzate ad intercettare le acque superficiali in ingresso al sito stesso.
- è stato realizzato il sistema di contenimento delle acque interne al sito.
- sono terminati i lavori di rimozione dei suoli/sedimenti/rifiuti dell’area golenale A3 e dell’area A4, ex discarica di Pian Rocchetta.
Le attività di bonifica svolte sono state controllate dalla Provincia di Savona.
La Provincia di Savona ha già rilasciato le certificazioni delle aree A4 (discarica di Pian Rocchetta) ed A2 (area stabilimento – certificata a lotti).
Sono in atto approfondimenti d’indagine sull’area A3 (golenale), non ancora certificata. Nonché ulteriori caratterizzazioni di alcune aree limitrofe al sito in cui sono stati riscontrati, successivamente all’approvazione del progetto di bonifica, nelle acque sotterranee contaminanti tipici della produzione ACNA in concentrazioni superiori ai limiti normativi.
Ad agosto 2015 hanno avuto inizio le attività di completamento della messa in sicurezza dell’area A1.
Anagrafe regionale dei siti da bonificare
L’Anagrafe regionale è stata istituita in Liguria dalla DGR n. 1292/ 2011, il cui Allegato 1 è stato successivamente modificato dalla DGR n. 1717/ 2012.
Un più recente aggiornamento dell’elenco dei siti inseriti nell’Anagrafe è stato approvato con Decreto del Dirigente Settore aria, clima e gestione integrata dei rifiuti N. 1701 del 19/06/2015 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria N. 31 del 05/08/2015
L'anagrafe è consultabile tramite rappresentazione cartografica di immediata consultazione.
Link utili
- ISPRA – Criteri metodologici per l’Analisi di rischio assoluta dei siti contaminati
- ISPRA - Manuale per le indagini ambientali nei siti contaminati
- ISPRA – Manuale “Metodi analitici per le acque” (APAT – IRSA/CNR)
- Banca dati ISS-INAIL per Analisi di Rischio Sanitaria Ambientale
- ISS – Ambiente e Salute – Aree Agricole in Siti Contaminati
- ISS – Banca Dati Bonifiche
- Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici (ora ISPRA) – ISS “Protocollo Operativo per la determinazione dei valori di fondo di metalli/semimetalli nei suoli dei siti d’interesse nazionale”(2006)
- Banche dati ambientali
- ARPA Piemonte
- ARPA Lombardia
- ARPA Veneto
- ARPA Emilia Romagna
- ARPA Toscana