Ripascimenti
Ogni spiaggia è costituita da un accumulo di sedimenti sciolti modellati dall'azione del moto ondoso.
La costa ligure possiede caratteristiche geomorfologiche che le conferiscono una notevole variabilità dell'assetto costiero. Presenta, infatti, la costa alta che racchiude, tra promontori aggettanti in mare, piccole pocket-beach ciottolose e tratti di costa bassa, che costituiscono il fronte mare di piccole piane costiere.
Sulla base di queste caratteristiche è possibile distinguere: coste rocciose alpine, coste rocciose dell'Appennino, coste di bacini subsidenti.
Il "Piano regionale della costa" prevede fra i settori di intervento uno dedicato specificatamente alla "Difesa costiera e ripascimento delle spiagge". In Liguria su circa 359 km di costa solo 9 km sono costituiti da litorale spiaggioso. Gli interventi sempre più massicci attuati per mantenere la consistenza di questa risorsa incidono sull'ambiente e sul paesaggio con effetti non sempre convincenti. Il Piano, anche in considerazione dell'importanza che il settore del turismo balneare ha per la Liguria, mette in luce la necessità di aggiornare le metodologie di intervento con un approccio adeguato ai tempi, in cui si integri l'originario concetto di difesa degli abitati (per cui gli interventi sono finalizzati alla protezione dell'aggressione marina) con quello di spiaggia come risorsa turistica (per cui gli interventi sono finalizzati al mantenimento o alla creazione di litorale fruibile e rappresentano un investimento che ha ampie ricadute economiche).
Il Piano si propone di favorire condizioni di più naturale evoluzione della linea di costa e garantirne una maggiore stabilità attraverso un complesso di interventi organici basato su due componenti fondamentali:
a) una sistemazione dei bacini e delle aste fluviali (nonché un trattamento delle coste alte) funzionale a favorire il ripristino di un maggior trasporto solido di sedimenti a mare;
b) un sistema di opere di difesa e di ripascimenti non più caotico e occasionale come quello esistente ma studiato per tratti unitari del litorale.
Gli interventi stagionali di ripascimento degli arenili sono quelle operazioni a carattere manutentivo, necessarie a ricostruire il profilo esistente della spiaggia dopo eventi meteomarini particolarmente intensi, o comunque in seguito alla naturale azione di trasporto trasversale e longitudinale del moto ondoso. L'intervento di ripascimento è di natura stagionale quando il volume di materiale impiegato non è superiore a 10 m3/m lineare di spiaggia, riferiti alla lunghezza della cella litorale (area di litorale all'interno della quale i sedimenti della spiaggia sono confinati e non vi sono interscambi di materiale con le Unità Fisiografiche limitrofe.) (D.G.R. 1209/2016 e D.G.R. 95/2017 ).
Arpal esegue l'attività per i ripascimenti stagionali degli arenili ai sensi delle D.G.R. 1209/2016 e D.G.R. 95/2017.
L’ente competente al rilascio dell’autorizzazione al ripascimento è il Comune territorialmente competente.
Nell’ambito di questa autorizzazione, Arpal rilascia entro 30 giorni dalla richiesta un parere vincolante secondo quanto previsto dalla DGR 95/2017: in caso di documentazione incompleta, si richiedono integrazioni da cui dipende il possibile allungamento dei tempi tecnici necessari per il parere.
Arpal valuta la compatibilità del materiale destinato al ripascimento con quanto presente nel sito di destinazione rispetto a:
- trasparenza delle acque e habitat marini (compatibilità determinata dalla percentuale di pelite presente, materiale inferiore a 0,0625 mm che determina fenomeni di torbidità);
- compatibilità chimica dei sedimenti, cioè la concentrazione di metalli ammessa, variabile a seconda del territorio come da cartografia regionale - acqua - ripascimenti - criteri di progettazione sc. 1:10000 - D.G.R. 1446/09
- presenza di sostanze d’origine antropica e compatibilità microbiologica (come da DGR 95/2017)
- finalità balneari (in base alle caratteristiche tessiturali e del colore del materiale d’apporto)
Quando ritenuto opportuno, Arpal effettua sopralluoghi “in situ” per valutare, tramite controllo visivo - o se necessario/possibile - attraverso il campionamento, la corrispondenza fra quanto dichiarato nella richiesta di autorizzazione e quanto effettivamente utilizzato per il ripascimento.
Tali controlli possono essere richiesti esplicitamente dagli enti territorialmente competenti.
In caso di difformità scatta la sanzione amministrativa prevista dall’art. 109 del D. Lgs. 152/2006 “Testo unico ambientale”..
Referente:
Direzione Scientifica