Normativa
Ad Arpal è affidato lo svolgimento delle attività di monitoraggio sullo stato della qualità ambientale dei corpi idrici marini costieri e del relativo ecosistema, delle acque di balneazione e degli agenti inquinanti di origine naturale e non, delle acque di transizione e di quelle portuali, nonché sulle attività di ripascimento degli arenili
Normativa per le acque di balneazione
- L.R.20/06 : individua i controlli analitici delle acque di balneazione come attività istituzionali obbligatorie dell'Agenzia (Allegato A punto 6.g)
- D.Lgs 116/08: Norma di riferimento in materia di acque di balneazione
- Decreto Interministeriale 30 marzo 2010: Definisce ulteriori criteri per determinare i divieti di balneazione e altre modalità tecniche di attuazione del D.Lgs 116/08
- Decreto Dirigente Regione Liguria n.5789 del 1/12/2016: riporta la classificazione quadriennale più recente disponibile (2013-2016) per ogni punto di balneazione
- Decreto Dirigente Regione Liguria n.903 del 27/02/2017: individua i punti della rete di controllo 2017 e il calendario di campionamento
Normativa di Regione Liguria in materia di ripascimento degli arenili
Criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi di ripascimento stagionali di cui alla D.G.R. n. 1209/2016.
Deliberazione di Giunta regionale n.1209 del 20 dicembre 2016
Aggiornamento dei "Criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi di ripascimento stagionali degli arenili" di cui alla D.G.R. n. 1446/2009
La gestione della fascia costiera può comportare la realizzazione di interventi con immersione di materiale in mare (ripascimenti stagionali, ripascimenti strutturali, opere rigide di diversa natura come ad esempio barriere o pennelli): tali operazioni assumono rilievo ambientale in quanto possono influenzare la qualità delle acque marine costiere e delle biocenosi di pregio.
Un'efficace tutela dell'ambiente marino passa anche per l'attività di controllo, sempre possibile in occasione della realizzazione di interventi di tal genere.
La normativa di Regione Liguria in materia di ripascimenti si articola, dal 1999 ad oggi, in una Legge Regionale e diverse Delibere di Giunta.
La L.R. 13/99 individua il Comune quale autorità competente all'autorizzazione dei ripascimenti stagionali, ossia volti esclusivamente a ripristinare i profili di spiaggia precedenti a eventuali eventi di erosione e che prevedono un apporto di sabbia in quantità inferiore ai 10 metri cubi per metro lineare di spiaggia. La stessa legge affida alla Regione la definizione dei criteri generali, dei requisiti qualitativi e delle modalità operative da osservare nella progettazione e nella realizzazione degli interventi. Nell'esercizio di tali funzioni, Regione Liguria ha emanato nel 2001 i "Criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi stagionali di ripascimento degli arenili" (approvati con D.G.R 1553/2001, integrati e aggiornati con D.G.R. 1176/2002 e con D.G.R. 253/2005), che individuavano sia le caratteristiche dell'intervento stagionale di ripascimento, sia il contenuto della relazione tecnica, da allegare all'istanza di approvazione dell'intervento stesso da parte del proponente e nel 2002 il regolamento regionale n°6 "Disciplina del procedimento relativo all'approvazione degli interventi stagionali di ripascimento degli arenili" (approvati con D.G.R. 1177/2002).
L'esperienza maturata in questi ultimi anni ha evidenziato la necessità di aggiornare alcuni aspetti tecnici e fornire indirizzi relativamente alla valutazione della compatibilità dell'intervento, specialmente per quanto attiene alla compatibilità chimica del materiale da impiegare. La redazione nel 2006 dei "Criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi stagionali di ripascimento degli arenili" (approvati con D.G.R. 173/2006) e del successivo "Aggiornamento ed integrazione dei criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi di ripascimento stagionali" (approvati con D.G.R. 1446/2009) ha fornito risposta a tali esigenze. Successivamente a tale impianto normativo, la Regione Liguria ha recepito la nuova normativa sull'utilizzo del materiale proveniente dai dragaggi, attraverso le D.G.R. 1209/2016 e D.G.R. 95/2017.
Ad oggi, dunque, i ripascimenti stagionali degli arenili sono regolati dalle seguenti norme:
- Delibera di Giunta regionale n.95 dell'8 febbraio 2017 Criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi di ripascimento stagionali di cui alla D.G.R. n. 1209/2016.
- Deliberazione di Giunta regionale n.1209 del 20 dicembre 2016 Aggiornamento dei "Criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi di ripascimento stagionali degli arenili" di cui alla D.G.R. n. 1446/2009
- La D.G.R. 1446/2009 sostituisce integralmente la D.G.R. 173/2006 e include i contenuti del protocollo per le analisi ed il campionamento del materiale destinato al ripascimento stagionale degli arenili redatto da ARPAL, menzionato nella delibera tecnica n°1176/2002.
- "Aggiornamento ed integrazione dei criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi stagionali di ripascimento degli arenili (approvati con D.G.R. 1446/2009)": il documento stabilisce i requisiti tecnici necessari per la caratterizzazione dell'intervento anche per una sua valutazione, sia sotto il profilo dell'efficacia, sia sotto il profilo della compatibilità ambientale del materiale.
- Regolamento regionale n°6 del 2002 "Disciplina del procedimento relativo all'approvazione degli interventi stagionali di ripascimento degli arenili": si tratta della procedura amministrativa che deve essere seguita per il rilascio delle autorizzazioni degli interventi.