Normativa
ARPAL è tenuta o può essere chiamata ad effettuare campionamenti e analisi sulla matrice ambientale suolo, terreno, sottosuolo e rocce e di territorio per le attività a supporto degli Enti competenti.
Attività di ARPAL in tema di difesa del suolo
La norma nazionale di riferimento è il D.Lgs. n. 152/ 2006 che tratta del suolo in numerose parti della norma, a seconda dei vari significati. La L.R. n. 20/ 2006 "Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale", individua le competenze di ARPAL in materia.
In base all'art. 4 (Funzioni, attività e compiti istituzionali di ARPAL) "L'ARPAL svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse regionale (...) a supporto della Regione e degli Enti locali per la protezione dell'ambiente e della natura, per la tutela delle risorse idriche, della difesa del suolo, per la protezione civile, nonché per la prevenzione e promozione della salute collettiva e della sicurezza".
L'art.32 (Rete di monitoraggio dei versanti regionali – REMOVER) stabilisce che: "La rete di monitoraggio regionale dei versanti monitora i fenomeni di instabilità di versante ai fini della programmazione e del controllo degli interventi di difesa del suolo". Sempre la stessa legge regionale elenca, infine, tra le Attività istituzionali obbligatorie: "sopralluoghi, campionamenti, misure, acquisizione di notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento in loco, ai fini del controllo dei fattori fisici, chimici, geologici, idrogeologici, biologici, di inquinamento acustico ed elettromagnetico, dell'aria, dell'acqua e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene ambientale".
Siti contaminati e loro bonifica
Normativa nazionale
Il tema è stato affrontato in modo uniforme a livello nazionale dal D.M. n. 471/ 1999 “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati” emanato in attuazione dell’art.17 del D.Lgs. n. 22/1997 (decreto Ronchi). In tale decreto l’individuazione dei siti contaminati era fondata sull’applicazione di criteri di tipo tabellare in cui la verifica dello stato di contaminazione derivava dal confronto con valori limite per il suolo (per le destinazioni d’uso industriale/commerciale e verde/residenziale) e per le acque sotterranee.
Il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” ( Parte Quarta, Titolo V) ha riordinato le disposizioni in materia modificando profondamente l’iter procedurale degli interventi di bonifica mutando l’approccio tabellare contemplato dal previgente D.M. n. 471/ 1999.
I valori tabellari definiti dal D.M. n. 471/ 1999 sono ripresi dal D.Lgs. n. 152/ 2006, con una sola modifica inerente l’innalzamento del valore limite per i PCB per l’uso del suolo residenziale, come valori di screening, Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), al superamento dei quali il sito può essere considerato potenzialmente contaminato. Il superamento delle CSC impone l’obbligo di elaborare un’analisi sito-specifica per la determinazione delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR), che costituiscono sia i livelli massimi di contaminazione accettabile, superati i quali è necessario procedere alla bonifica del sito, sia i valori obiettivo della bonifica stessa.
Sia l’analisi di rischio prevista dal D.M. n. 471/ 1999 che quella del D. Lgs n. 152/ 2006, così come emendato dal successivo D.Lgs. n. 04/ 2008, prendono in considerazione unicamente gli effetti della contaminazione sulla salute umana. La valutazione del rischio ecologico non è quindi, ad oggi, prevista dalla normativa.
In breve:
- Legge n. 426/ 1998 "Nuovi interventi in campo ambientale"
- D.M. n. 468/ 2001 “Programma nazionale di bonifica e di ripristino ambientale”
- D.M. n. 471/ 1999 “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati”
- D.Lgs. n. 152/ 2006, Parte IV Titolo V e ss.mm.ii. (testo integrato con D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008); Parte IV Titolo V (Allegati)
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare del 12 febbraio 2015, n. 31
Normativa regionale
L’attività delle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente su questo tema è regolamentata dal D.Lgs. n. 152/ 2006 che attribuisce alle Agenzie specifiche competenze nelle fasi:
- procedurali, operative e amministrative (Art. 242);>
- di ordinanza (Art. 244);
- di controllo (Art.248).
A livello regionale la norma di riferimento in Liguria è rappresentata dalla L.R.n. 10/2009 e ss.mm.ii. che dà attuazione al D.Lgs. n.152/2006 e definisce la ripartizione delle competenze tra Regione ed Enti locali coinvolti.
Con la L.R.10/09 e ss.mm.ii., la Regione Liguria ha trasferito molte competenze amministrative agli Enti locali, riservandosi tuttavia il completamento della pianificazione di settore attraverso il Piano regionale di bonifica dei siti contaminati, la gestione dell'Anagrafe dei siti da bonificare e la gestione delle procedure amministrative relative ai siti riconosciuti "di interesse regionale".
La L.R. n. 20/ 2006 ha dettato il nuovo ordinamento e la riorganizzazione dell’ARPA Liguria individuando, nell’ambito delle attività istituzionali, le attività di controllo e vigilanza ambientale in materia di bonifiche (L.R.20/06 - All. A, punto 1 lett. a) e lett. e)) anche ai fini della gestione delle emergenze ambientali (L.R.20/06 - All. A, punto 4 lett. d)) nonché l’attività a richiesta (L.R. 20/06 - All. B) di supporto tecnico-scientifico agli Enti locali competenti attraverso la partecipazione alle istruttorie in materia di bonifiche e la redazione di piani di caratterizzazione di siti pubblici o in presenza di azione pubblica in danno.
in breve:
- L.R. n. 30/ 2006 “Disposizioni urgenti in materia ambientale”
- L.R.n. 10/2009 “ Norme in materia di siti contaminati”
- DGR n. 1292/ 2011 – Istituzione dell’anagrafe regionale dei siti da bonificare ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 9 aprile 2009 n.10 “Norme in materia di bonifiche di siti contaminati”
- DGR n.1717 del 28 dicembre 2012 ai sensi della L.R. 10/2009, art. 8 - Anagrafe dei siti da bonificare. Modifica della DGR 1292/2011 - sostituzione allegato 1
- Decreto del Dirigente Settore aria, clima e gestione integrata dei rifiuti N. 1701 del 19/06/2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria N. 31 del 05/08/2015
- DCR n.14 del 25 marzo 2015 - approvazione “ PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI E DELLE BONIFICHE COMPRENSIVO DI PIANO DI MONITORAGGIO E DICHIARAZIONE DI SINTESI.”